Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del merito (Cass. civ. Sez. I n. 12797 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo, riveli l’effettivo intento di ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi di prova scrutinati dai giudici di merito. La Corte di cassazione non è giudice del fatto in senso sostanziale e il suo controllo resta circoscritto alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale delle argomentazioni. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio costituisce indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per mancata osservanza dei criteri legali di interpretazione o per radicale inadeguatezza della motivazione. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma respinge il reclamo proposto da una società avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza di un ente locale titolare di un credito di rilevante importo, maturato nell’ambito di una complessa vicenda con implicazioni internazionali e fondato sul giudicato formatosi in ordine al diritto alla restituzione di somme versate.
Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione in tre motivi. L’ente locale resiste con controricorso illustrato da memoria; il fallimento non svolge difese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che tutti e tre i motivi sono inammissibili, perché dietro l’apparente deduzione di vizi di giudizio si cela il proposito di ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e probatorio già esaminato nei gradi di merito. Un simile esito trasformerebbe surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito, esito precluso dal ruolo della Corte, che non è mai giudice del fatto in senso sostanziale.
Sul primo motivo, concernente l’interpretazione delle convenzioni e la dedotta obbligazione alternativa, si osserva che l’accertamento della volontà negoziale è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Essa è censurabile solo per violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., qui solo genericamente evocati, o per radicale inadeguatezza della motivazione. Il sindacato non può risolversi nella contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella scelta dai giudici di merito tra le opzioni possibili.
Il secondo mezzo denuncia ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe accertato l’esistenza del credito pur essendo al suo sindacato preclusa ogni valutazione di merito. La Corte ne rileva l’estrema genericità e l’intrinseca contraddittorietà: la censura contesta quel potere di accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione ex art. 6 l.fall., della cui necessità il ricorrente dà atto nel motivo precedente.
Quanto al terzo motivo, che deduce la motivazione apparente, la Corte esclude il vizio: la motivazione risulta effettiva, chiara e sicuramente al di sopra del cd. “minimo costituzionale”. Il vizio ricorre solo quando le argomentazioni siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione, risolvendosi in espressioni meramente generiche. La conformità al modello dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione esamini tutte le argomentazioni delle parti, bastando l’indicazione delle ragioni del convincimento.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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