Ricorso inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 12144 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e il ricorrente non formuli specifiche censure avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito. La revisione degli accertamenti di fatto compiuti in sede di merito è preclusa al giudice di legittimità, poiché il ricorso non introduce un terzo grado di giudizio volto a far valere la mera ingiustizia della pronuncia impugnata. Non sussiste, in difetto di colpa grave, il presupposto per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un professionista domandava l’ammissione al passivo del fallimento di una società in accomandita, dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata, per il compenso di un’attività professionale asseritamente svolta su incarico del socio accomandatario: la redazione di due atti di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, definiti con sentenze favorevoli che avevano annullato gli avvisi di accertamento.
Il giudice delegato negava l’ammissione e l’opposizione proposta dal professionista veniva rigettata con decreto del tribunale, che lo condannava alle spese. Avverso tale decreto il professionista proponeva ricorso per cassazione con due motivi; i curatori resistevano con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il tribunale aveva fondato il rigetto su un’autonoma ratio decidendi: il mancato conferimento dell’incarico al professionista da parte del socio accomandatario, unico abilitato ad agire in nome e per conto della società. Su tale scorta, nel quadro delle previsioni dell’art. 148 l.fall., la domanda di ammissione al passivo era stata reputata incongrua e immeritevole di seguito.
La Corte rileva che nessuno dei due motivi censura quel riscontro, che costituisce la prima ratio decidendi. Anche a postulare che il ricorrente l’abbia contestata nella parte narrativa, si tratterebbe di censure di merito, in quanto la parte non può rimettere in discussione in sede di legittimità la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici di merito.
Richiamando la propria elaborazione (Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404), la Corte ribadisce che è necessario contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952). Qualora la decisione si fondi su più ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli doglianze specifiche avverso una di esse (Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314).
Ne consegue che, anche riconoscendo il buon fondamento delle censure avverso la seconda ratio (la legittimazione processuale suppletiva del fallito), la prima ratio, destinata a rimanere impregiudicata, è in ogni caso idonea a sostenere la decisione. I motivi sono pertanto inammissibili.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., la Corte esclude il presupposto della colpa grave (Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912) e l’abuso del processo (Cass. 24.9.2020, n. 20018). Il ricorrente è condannato alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, primo comma quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato (Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Nota della Redazione
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