Danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio è procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 34964 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità è procedibile d’ufficio. La punibilità a querela della persona offesa prevista dall’art. 635, ultimo comma, cod. pen. opera limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. Quando la cosa danneggiata cumuli la destinazione alla pubblica fede e quella a pubblico servizio o a pubblica utilità, il regime di procedibilità resta quello d’ufficio. Il difetto di querela non giustifica, pertanto, la declaratoria di improcedibilità. Tale assetto era vigente anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 31/2024.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, all’esito di giudizio abbreviato richiesto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., ritenuto difettare la condizione di procedibilità.

All’imputato era contestato di avere reso inservibile una transenna di proprietà comunale, collocata su un ponte in osservanza di un’ordinanza stradale, scaraventandola oltre il guardrail e facendola cadere nel greto del corso d’acqua sottostante. Il fatto risale al 12 agosto 2023. Il G.i.p. aveva dato atto del risarcimento del danno e della rinuncia del Comune all’azione penale, qualificando la fattispecie come procedibile a querela in quanto cosa esposta alla pubblica fede. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rilevando che il bene, oltre che esposto alla pubblica fede, era destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, con conseguente procedibilità d’ufficio.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal testo dell’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., che richiama le cose indicate nel n. 7) dell’art. 625 cod. pen., ovvero quelle esposte alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. L’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen., nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 31/2024, prevede la punibilità a querela limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede.

Da questa formulazione la Corte ha tratto la conseguenza che il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità rimane procedibile d’ufficio. Nel caso concreto la transenna risultava non solo esposta alla pubblica fede, ma anche, per sua natura, destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità.

La Corte ha aggiunto che il fatto, commesso il 12 agosto 2023, è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024, ma che anche all’epoca il danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità era procedibile d’ufficio. Ha quindi escluso che il difetto di querela potesse giustificare l’improcedibilità.

Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per il giudizio, nel corso del quale la difesa potrà esercitare il mandato anche in relazione alle argomentazioni della memoria.

Nota della Redazione

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