Inammissibile il ricorso che propone ipotesi alternative alla ricostruzione in fatto (Cass. pen. Sez. II n. 25782 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. È inoltre inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, poiché i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione. Non è infine impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione sulla provvisionale, trattandosi di decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo l’11 gennaio 2024 nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del reato di truffa: presentatosi come broker assicurativo, con artifizi e raggiri si era procurato un ingiusto profitto, costituito dalla somma consegnata a titolo di pagamento del premio, con rilascio di una falsa polizza apparentemente emessa da una compagnia estera.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela, agli elementi costitutivi del reato e alla prova del pagamento del premio, alla nozione di artifizi e raggiri, al diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e alla quantificazione della provvisionale immediatamente esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e da questi definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente, essendo attinenti a una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il Collegio richiama il principio per cui la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione del ricorrente sia inconfutabile e non si riduca a un’ipotesi alternativa a quella recepita in sentenza (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024). Ribadisce inoltre che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta per aggirare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020).
Nel caso concreto il ricorrente ha contrapposto alla ricostruzione dei giudici di merito mere possibilità alternative. La sentenza impugnata ha invece confermato le valutazioni del Tribunale con argomentazioni immuni da vizi logici, evidenziando la tempestività della querela, conosciuta la condotta truffaldina solo a seguito degli accertamenti e dell’ammissione dell’imputato, restando irrilevante la notifica del verbale di contestazione della mancata copertura assicurativa, evento addebitabile anche a un disguido della compagnia. Quanto agli artifizi e raggiri, la Corte valorizza l’ingannevole rappresentazione della conclusione di un contratto assicurativo, sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili per linearità e coerenza e riscontrate dalla falsità del certificato di assicurazione.
È adeguata la motivazione sul diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, avendo il giudice di merito considerato non solo il danno economico, ma anche l’esposizione della persona offesa ai rischi della circolazione stradale in assenza di valida copertura, circostanza direttamente riconducibile alle conseguenze della condotta delittuosa.
La statuizione sulla provvisionale non è invece impugnabile, trattandosi di decisione di natura discrezionale e meramente delibativa, destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione del risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è rigettata, in mancanza di un’attività effettivamente diretta a contrastare la pretesa dell’imputato (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.