Inammissibile il ricorso contro condanna alla sola ammenda (Cass. pen. Sez. III n. 21988 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto contro una sentenza che irroga la sola pena dell’ammenda, in quanto provvedimento non appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. In tema di scarichi di reflui non autorizzati, la qualità di mero conduttore dell’area non esclude la responsabilità del titolare dell’attività imprenditoriale che gestisce l’impianto in situazione di illegalità, poiché rileva la disponibilità materiale della zona ove avviene lo scarico e la gestione illegale dell’impianto configura il dolo. In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione sul rigetto può essere implicita, desumendosi dall’argomentazione con cui il giudice valuta gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza alla stregua dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 4 giugno 2025, ha condannato il titolare di un’impresa alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, oltre spese processuali, per il reato di cui all’art. 137, comma 9, sanzionato dall’art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo effettuato scarichi di reflui in assenza di autorizzazione.

L’imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, articolata in tre motivi: la mancanza dell’elemento soggettivo, essendo egli mero conduttore e non proprietario dell’area; la carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto; i vizi motivazionali sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’impugnazione è stata trasmessa alla Corte di cassazione dalla Corte di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dell’impugnazione. Poiché il provvedimento impugnato reca condanna alla sola pena dell’ammenda, esso non è appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; l’atto va pertanto riqualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la qualità di mero conduttore dell’area è irrilevante ai fini della configurazione del reato. Ciò che conta è che il ricorrente sia titolare dell’attività imprenditoriale che scarica acque reflue e si trovi nella disponibilità materiale della zona in cui lo scarico avviene. La gestione dell’impianto in situazione di illegalità integra il dolo, non escluso dalla pretesa impossibilità di ottemperare a prescrizioni di regolarizzazione, per loro natura successive alla commissione del fatto. Il motivo è quindi inammissibile per manifesta infondatezza.

Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto, è parimenti inammissibile. La Corte ricorda il principio secondo cui la motivazione può essere anche implicita, desumendosi dall’argomentazione con cui il giudice valuta la congruità del trattamento sanzionatorio considerando gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza, alla stregua dell’art. 133 cod. pen. (in termini, Sez. 4, n. 27595 dell’11/05/2022, Rv. 283420). Nel caso di specie la valutazione implicita sussiste, sia nella dosimetria della pena sia nel diniego delle attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivi di giudizio. La prospettazione difensiva si fonda su dati normativi astratti o smentiti dagli atti.

Anche il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, non supera lo scrutinio: i giudici di merito hanno escluso elementi favorevoli, ritenendo insufficiente la pretesa proattività per la regolarizzazione della posizione, mai effettivamente concretizzatasi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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