Perdita del grado e transito nei ruoli civili: atto ricognitivo del giudicato (TAR Campania n. 528 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione ridetermina la decorrenza della perdita del grado per dare esecuzione a una sentenza di parziale annullamento, divenuta definitiva, non integra una riapertura del procedimento disciplinare né una nuova applicazione della sanzione di stato. Esso esplica una funzione ricognitiva dell’effetto caducatorio già prodotto dalla pronuncia giudiziale, che in parte qua è autoesecutiva. Una volta formato il giudicato sulla legittimità della sanzione, il ricorrente non può riproporre le censure avverso di essa, pena la violazione del divieto del ne bis idem. Resta esclusa la configurabilità di un silenzio assenso sul transito nei ruoli civili quando il presupposto del diniego è caducato dal giudice e la posizione resta rimessa alle ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Il Fatto

Con provvedimento del 18 agosto 2011 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva determinato la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a carico di un appuntato, stabilendone la decorrenza dal 17 settembre 2009, data del giudizio di inidoneità permanente al servizio militare. Sulla base di quella retrodatazione la Direzione Generale per il Personale Civile aveva rigettato l’istanza di transito nei ruoli civili, sul presupposto del venir meno del rapporto di servizio.

Il militare impugnò quegli atti. Il TAR, con sentenza n. 2424/2012, accolse parzialmente il ricorso, annullando la sanzione di stato solo nella parte relativa alla retrodatazione e, per illegittimità derivata, il diniego del transito, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. L’appello del Comando e quello incidentale del militare furono dichiarati perenti. Venuto a conoscenza della perenzione, il Comando adottò nel 2020 il provvedimento oggi impugnato, con cui ha revocato gli effetti sospensivi già disposti in via cautelare e fissato la nuova decorrenza della perdita del grado dalla data della determinazione della rimozione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto che l’atto impugnato non fosse qualificabile come mera rettifica, ma costituisse illegittima prosecuzione del procedimento disciplinare, con applicazione di una sanzione di stato oltre il termine di sessanta giorni previsto per il rinnovo, e con violazione del termine di novanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di disciplina. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, violazione del legittimo affidamento per il lasso temporale intercorso e, in via residuale, le censure già assorbite nella sentenza del 2012.

Il Collegio ha respinto il ricorso. Il provvedimento del 2020 è stato adottato in aderenza alla sentenza n. 2424/2012, che ha annullato l’originario atto “esclusivamente nella parte in cui” aveva disposto la retrodatazione. Con l’adozione dell’atto il Comando ha inteso dare attuazione a una sentenza in parte qua autoesecutiva, in ragione dell’effetto di annullamento da essa direttamente derivato. La censura accolta in primo grado riguardava la decorrenza degli effetti della perdita del grado dal 17 settembre 2009, sulla cui base era stato negato il transito nei ruoli civili.

Il Tribunale ha richiamato la motivazione della precedente pronuncia: la presentazione della domanda di transito sospende l’applicazione delle disposizioni sulle modifiche di posizione di stato, e in attesa delle determinazioni il personale è considerato in aspettativa. Poiché la cessazione dal servizio non era mai stata formalmente dichiarata, non potevano trovare applicazione gli artt. 22 e 35 della legge n. 1168/1961 sulla retrodatazione, che presuppongono la già intervenuta conclusione del procedimento di cessazione. Da ciò l’illegittimità derivata del diniego del transito, fondato sull’assunto del venir meno del rapporto.

L’atto impugnato, quindi, non ha rideterminato la sanzione né riaperto fuori termine il procedimento: si è limitato a prendere atto di un effetto derivante dalla statuizione di parziale annullamento passata in giudicato. La pronuncia ha riconosciuto l’illegittimità della sanzione solo rispetto alla diversa decorrenza, salvandola per il resto, con le conseguenze caducatorie sul diniego del transito e con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il provvedimento esplica dunque funzione ricognitiva, collocandosi fuori dal procedimento disciplinare oramai concluso, rispetto al quale il giudicato ha definito la regolamentazione sostanziale del rapporto.

Il Collegio ha infine escluso che il ricorrente potesse riproporre le censure già formulate in primo grado e in appello avverso la sanzione: essa risulta stabilizzata in parte qua per l’assorbimento dei motivi, con conseguente violazione del divieto del ne bis idem. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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