Ricorso collettivo elettorale inammissibile per conflitto di interessi tra candidati (TAR Molise n. 338 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identiche posizioni sostanziali e processuali e in assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. È pertanto inammissibile il gravame con cui candidati eletti e candidati non eletti impugnino unitariamente le operazioni elettorali, poiché l’accoglimento dell’annullamento, anche parziale, delle elezioni pregiudicherebbe gli eletti, che perderebbero i seggi senza alcuna garanzia di rielezione. Il verbale sezionale, atto pubblico fidefacente, non può essere contestato con dichiarazioni sostitutive di atto notorio se non mediante querela di falso. La mera apertura anticipata dell’urna, in assenza di prova di manipolazione del voto, non inficia di per sé la regolarità delle operazioni.
Il Fatto
Alle elezioni amministrative del Comune di Campomarino dell’8 e 9 giugno 2024 tre liste contendevano la carica di Sindaco. La lista risultata vincente ottenne il Sindaco e otto consiglieri; la lista seconda classificata ottenne tre consiglieri, tra cui il candidato non eletto alla carica di Sindaco; la lista terza un solo consigliere.
Consiglieri eletti e candidati non eletti della lista seconda classificata impugnavano unitariamente i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, il verbale di proclamazione degli eletti e la revisione dinamica delle liste aggiunte dei cittadini UE, chiedendo la correzione del risultato o l’annullamento totale o parziale del voto. Si costituivano il Comune e i controinteressati, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo; una consigliera eletta proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sul primo motivo. La domanda non contesta il diritto di elettorato attivo dei cittadini UE iscritti alle liste aggiunte, ma il riverbero invalidante delle irregolarità sulle operazioni elettorali, restando così nell’ambito della denuncia di irregolarità di un atto del procedimento elettorale, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 22220 del 2006 e n. 2451 del 2006.
Nel merito dell’ammissibilità, il Tribunale richiama i requisiti del ricorso collettivo: identità di posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Nel caso concreto il conflitto sussiste, perché l’accoglimento dell’annullamento, anche parziale, delle elezioni recherebbe danno immediato ai candidati eletti, che perderebbero i seggi senza garanzia di rielezione. Le posizioni sono disomogenee: il candidato non eletto a Sindaco mira a rettificare il risultato complessivo; i candidati non eletti a consigliere mirano alla ripetizione parziale del voto, anche a discapito degli eletti. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Collegio esamina comunque le ragioni di infondatezza. Sul primo motivo, i verbali indicano con valore fidefacente sei elettori UE votanti, numero inferiore al differenziale di tredici voti tra le liste più votate: la censura non supera la prova di resistenza. Le dichiarazioni postume dei rappresentanti di lista sono generiche e non valgono a contrastare la fede del verbale, non essendo esperita la querela di falso, secondo l’Adunanza Plenaria n. 32 del 2014.
Il secondo motivo è infondato: la mancata allegazione dei certificati medici al verbale non invalida i voti assistiti, spettando al presidente di seggio la verifica dell’impedimento, come chiarito da TAR Sicilia, Catania, n. 2685 del 2022, confermata dal C.G.A.R.S. n. 226 del 2024. Il terzo motivo attiene a un mero lapsus calami, irrilevante posto che schede scrutinate e votanti coincidono in 846 unità. Il quarto motivo non prova l’illecito: la mera apertura anticipata dell’urna, senza indizi di manipolazione, non inficia le operazioni, secondo Cons. Stato n. 9407 del 2023. Il quinto motivo è inammissibile per carattere esplorativo, mirando a un inammissibile riconteggio complessivo.
Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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