Permesso di soggiorno per cure mediche e rilievo dei precedenti penali (TAR Lombardia n. 3037 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, la valutazione dello stato di salute di particolare gravità va condotta esclusivamente sulla documentazione sanitaria, secondo il testo dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 vigente al momento dell’istanza. L’esclusione dell’espellibilità per primarie ragioni di salute non tollera limitazioni fondate su situazioni di pericolosità sociale o su precedenti penali, che restano estranei all’ambito applicativo della norma. Le modifiche introdotte dal d.l. n. 130/2020, che richiedono patologie “non adeguatamente curabili nel Paese di origine”, non operano ratione temporis rispetto a un decreto del Questore adottato prima della loro entrata in vigore. Il giudice amministrativo, in sede di merito, può rivalutare la fondatezza del ricorso anche quando la domanda cautelare sia stata respinta e confermata in appello.
Il Fatto
Un cittadino straniero aveva ottenuto in passato un permesso di soggiorno per cure mediche. Le sue condizioni di salute non erano migliorate e, dopo un ricovero per un episodio cardiaco, aveva chiesto il rilascio di un nuovo titolo, allegando la certificazione sanitaria pubblica attestante la particolare gravità della patologia e il rischio di pregiudizio in caso di rientro nel Paese d’origine.
La Questura respinse l’istanza rilevando due condizioni negative: la curabilità della patologia anche nel Paese di origine e la pericolosità sociale desunta da precedenti condanne per spaccio. Il ricorrente impugnò il diniego davanti al TAR Lombardia. La domanda cautelare fu respinta per difetto di fumus boni iuris e la decisione fu confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha inquadrato la questione nell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente all’epoca della domanda. La norma vietava l’espulsione degli stranieri in condizioni di salute di particolare gravità, accertate con idonea documentazione pubblica, e imponeva al Questore il rilascio di un permesso temporaneo e rinnovabile finché perdurassero tali condizioni.
Il Tribunale ha escluso che le due certificazioni mediche fossero inconciliabili. La prima attestava la particolare gravità della situazione fisica e il potenziale rischio in caso di rientro; la seconda, resa mesi dopo su sollecitazione della Questura, si limitava a precisare che farmaci e controlli erano ottenibili nel Paese d’origine, seppure con modalità differenti. Il dato rimasto fermo era dunque la condizione di salute grave al momento dell’istanza.
Il Collegio ha ritenuto che l’aggiunta sulla curabilità all’estero rispondesse alla diversa formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020, che richiede patologie “non adeguatamente curabili nel Paese di origine”. Poiché il decreto del Questore era stato adottato il 20 ottobre 2020, prima dell’entrata in vigore della modifica, la nuova disciplina non si applicava ratione temporis.
Su questa base il TAR ha ribaltato la prima valutazione cautelare: re melius perpensa, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il permesso speciale e temporaneo per motivi di salute. Le condizioni fisiche del ricorrente, attestate dal medico competente, impedivano il ritorno nel Paese d’origine senza concrete prospettive di aggravamento.
Quanto ai precedenti penali, il Tribunale ha chiarito che, trattandosi di norma che esclude l’espellibilità dell’istante per primarie ragioni di salute, ogni altra questione di pericolosità sociale esula dall’oggetto della controversia. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da adottare sulla base dell’attuale situazione di fatto e di diritto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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