Carenza di interesse e improcedibilità del ricorso dopo il conseguimento dell’abilitazione (TAR Sicilia n. 3617 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conseguimento dell’abilitazione professionale nelle prove concorsuali determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel merito del ricorso proposto avverso la valutazione negativa della prova orale, con conseguente declaratoria di improcedibilità. Ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, legge n. 168/2005, conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale i candidati che abbiano superato le prove scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla sessione 2020 degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, sostenendo la prima prova orale mediante collegamento da remoto. La Vª Sottocommissione gli attribuiva il punteggio complessivo di 15 nella materia scelta di diritto penale, con conseguente mancata ammissione alle successive prove orali.
Con ricorso notificato e depositato l’11 ottobre 2021 il candidato impugnava il verbale n. 13 del 14.07.2021, i criteri fissati dalla Commissione Centrale con verbale n. 3 del 19.04.2021 e il verbale n. 4 del 05.05.2021, nonché gli atti di recepimento della Sottocommissione, chiedendo l’annullamento e, in via gradata, il nuovo esame della prova. Con ordinanza cautelare n. 667 del 12.11.2021 il TAR accoglieva l’istanza disponendo il riesame della prova da parte di commissione in composizione diversa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto documentato dal ricorrente con deposito del 30 luglio 2024: l’avvenuto superamento della prima prova orale in data 3 dicembre 2021 e degli esami orali in data 1 febbraio 2022, con il conseguimento dell’abilitazione forense. Su tale circostanza il Ministero resistente non ha opposto alcuna contestazione.
La questione giuridica attiene alla sorte del giudizio di annullamento quando l’interesse sostanziale del ricorrente sia stato integralmente soddisfatto in via di fatto, per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il TAR richiama l’art. 4, comma 2-bis, legge n. 168/2005, secondo cui l’abilitazione professionale consegue ad ogni effetto anche quando l’ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione sia stata disposta a seguito di provvedimenti giurisdizionali.
Su questa base il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, dichiarata espressamente dal difensore all’udienza straordinaria del 14 ottobre 2024. Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.
La definizione in rito della controversia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite per eccezionali ragioni. La sentenza ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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