Ricorso collettivo inammissibile per diversità di posizioni in graduatoria (TAR Puglia n. 134 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile solo quando sussistano congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti. La mera identità della questione giuridica dedotta non integra il requisito. La graduatoria è atto plurimo a contenuto differenziato rispetto a ciascun collocato, cosicché la diversa posizione in elenco e i diversi punteggi conseguiti determinano posizioni giuridiche non identiche e un potenziale conflitto, anche in vista di un eventuale scorrimento o utilizzo della graduatoria da parte di altri enti. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Due candidate partecipano al concorso bandito dalla Regione Puglia per l’assunzione a tempo indeterminato di unità di categoria D, profilo di Specialista Amministrativo, e lo superano collocandosi in posizione non utile, con punteggi diversi e conseguenti posizioni differenziate nella graduatoria finale.

Con un unico ricorso impugnano la determinazione dirigenziale regionale di approvazione dei verbali e della graduatoria, nella parte in cui non è stato loro riconosciuto l’ulteriore punteggio di 1,5 per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico, asseritamente titolo superiore rispetto alla laurea triennale richiesta dal bando. Chiedono l’accertamento del diritto al punteggio maggiore e il ricollocamento in posizione più alta. La Regione eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo e, nel merito, contesta le pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con azione separata, e che la proposizione congiunta è subordinata a requisiti stringenti, di segno positivo e negativo: identità di posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflittualità, anche solo potenziale.

Il Tribunale verifica il requisito positivo dell’identità delle posizioni e lo esclude. Le ricorrenti sono accomunate solo dall’identità della questione giuridica fatta valere, ma le loro posizioni sono differenti per la diversa collocazione in graduatoria. Quest’ultima è qualificata come atto plurimo, ma a contenuto differente in relazione a ciascun graduato, il che rende ontologicamente impossibile considerare identiche le posizioni giuridiche azionate.

La disomogeneità emerge dal fatto che ciascuna ricorrente reclama di “scalare” la graduatoria collocandosi in posizione diversa. I punteggi riportati nella prova scritta sono differenti, cosicché il petitum non può enuclearsi come univoco, attesa la diversa incidenza dell’omogenea attribuzione del punteggio sulle eterogenee posizioni determinate dagli esiti della prova. Da ciò deriva l’impossibilità di qualificare le ricorrenti come un’unica parte processuale.

Il Collegio richiama altresì l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso collettivo proposto da più soggetti tutti non utilmente collocati, per il possibile conflitto di interessi e per l’impossibilità di configurare in modo univoco la prova di resistenza in ragione delle diverse posizioni occupate. Nella specie, i punteggi disparati e le posizioni diversificate collocano le ricorrenti in situazione di conflittualità potenziale, anche in vista di un eventuale futuro scorrimento o utilizzo della graduatoria da parte di altri enti.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali sono integralmente compensate. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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