Concorso pubblico e punteggio titoli: rileva la scelta del titolo di accesso (TAR Puglia n. 133 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per titoli ed esame, il candidato che utilizza come titolo di accesso la laurea specialistica, in luogo della precedente laurea triennale, non può reclamare il punteggio aggiuntivo previsto dal bando per il titolo ulteriore rispetto a quello di ammissione. La mancata attribuzione del punteggio è imputabile esclusivamente alle determinazioni assunte nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Le clausole della lex specialis che escludono la valutazione delle lauree propedeutiche a quella utilizzata per l’accesso non sono né lesive né illegittime. La valutazione delle risposte ai quesiti situazionali costituisce espressione di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia per l’assunzione di ventidue unità di categoria D. Il bando richiedeva come requisito minimo la laurea di primo livello e prevedeva un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per ciascun titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione, escludendo espressamente le lauree propedeutiche alla specialistica o magistrale spesa per partecipare.
Superata la prova scritta con punti 21,375, la ricorrente ha comunicato il possesso della laurea triennale in Scienze dell’Architettura e della successiva laurea specialistica in Architettura. Collocatasi tra gli idonei non vincitori, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti presupposti, dolendosi della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per la specialistica e del punteggio pieno per un quesito situazionale. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito e potendo prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla Regione. Sul primo motivo, il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 1087 del 22 agosto 2023, confermandone l’orientamento.
Dagli atti risultava che la ricorrente aveva speso quale titolo di accesso la laurea specialistica classe 4/S, e non quella triennale. Il bando consentiva, in base all’art. 7, comma 1, lett. a), di partecipare con la laurea triennale e di far valere quella specialistica come titolo ulteriore, ottenendo il punteggio aggiuntivo. La ricorrente non aveva seguito questa strada. La mancata attribuzione del punteggio derivava quindi dalle sue scelte, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Le clausole del bando, impugnate in via subordinata, non risultavano lesive né illegittime.
Quanto al quesito situazionale n. 34, il Collegio ha qualificato la censura come inammissibile oltre che infondata. La valutazione delle risposte ai test situazionali attiene alle soft skills del candidato e rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è ammesso solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quiz, di irragionevolezza della risposta prescelta o di un principio di prova contrario, secondo gli orientamenti del Consiglio di Stato n. 3259 del 2023 e n. 6647 del 2023.
Nel caso concreto, la prima opzione risultava la più efficace perché creava un confronto diretto con i collaboratori; la risposta scelta dalla ricorrente appariva neutra, poiché offriva mero supporto senza coinvolgimento decisionale. Il quesito conteneva dettagli sufficienti per l’analisi dello scenario. La consulenza di parte esprimeva una valutazione soggettiva, recessiva rispetto alla discrezionalità tecnica esercitata. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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