Ricorso collettivo inammissibile se le posizioni dei ricorrenti non sono omogenee (TAR Lombardia n. 2871 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo quando sussistano congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di medesimo contenuto e censure coincidenti — e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La proposizione unitaria costituisce deroga al principio per cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole, deve essere proposta dal titolare con separata azione, data la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Il giudice deve verificare in concreto l’omogeneità delle posizioni, non potendosi veicolare un controllo oggettivo di legittimità dell’azione amministrativa. Il ricorso cumulativo è pertanto inammissibile quando i ricorrenti provengano da Corpi diversi e il titolo dell’attribuzione richiesta non sia identico.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, hanno agito con un unico ricorso per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita. Chiedevano l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali pari al 2,50% ciascuno, previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, sull’ultima retribuzione. L’INPS non aveva computato tali scatti nel trattamento di fine servizio.
L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo per diversità delle posizioni giuridiche e ha dedotto l’intervenuta decadenza. L’Avvocatura distrettuale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri evocati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di legittimazione, estromettendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Difesa, dell’Interno e della Giustizia. L’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, secondo l’orientamento richiamato dal TAR Lombardia, Milano, IV, 28.1.2022, n. 193 e da Cons. Stato, III, 22.2.2019, n. 1231.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la regola dell’art. 35, co. 1, lett. b) cod. proc. amm. e ricostruito i requisiti del ricorso collettivo. La giurisprudenza amministrativa, con Cons. Stato, VII, 17.6.2024, n. 5378 e Cons. Stato, V, 1.9.2023, n. 8138, ribadisce che la deroga al principio dell’azione separata è ammessa solo in presenza di posizioni del tutto omogenee e sovrapponibili. Del pari, TAR Basilicata, 29.1.2024, n. 38 e Cons. Stato, II, 8.11.2021, n. 7394 esigono identità di oggetto e censure e assenza di contrasto anche potenziale.
Il Collegio ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti manchino. La posizione dei ricorrenti non è identica né quanto al Corpo di appartenenza e alla qualifica, né quanto all’asserito titolo che giustificherebbe l’attribuzione dei sei scatti, né quanto alla condotta dell’amministrazione. Difetta ogni elemento utile a verificare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, emergendo al contrario la provenienza da quattro distinti Corpi.
La disomogeneità oggettiva e soggettiva ha quindi condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo, previa estromissione dei Ministeri. La natura in rito della pronuncia ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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