Ricorso collettivo inammissibile per disomogeneità delle posizioni sostanziali (TAR Lombardia n. 2870 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo proposto con unico atto da una pluralità di soggetti è inammissibile in assenza dei requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. Le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, afferire ai medesimi atti e recare le medesime censure; le posizioni sostanziali e processuali devono risultare del tutto omogenee e sovrapponibili. La proposizione del ricorso collettivo costituisce deroga al principio generale secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione, in ragione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Il giudice rileva d’ufficio il difetto dei presupposti e dichiara l’inammissibilità del ricorso cumulativo.
Il Fatto
Gli istanti, ex appartenenti al Corpo di Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, hanno agito con un unico ricorso per l’annullamento del provvedimento di liquidazione e calcolo del TFS e per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987.
Deducono che l’INPS non avrebbe computato i sei scatti, pari a 2,50 ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione. L’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorso cumulativo per diversità delle posizioni giuridiche e sostiene l’insussistenza del diritto, richiamando la decadenza e l’impraticabilità di un’interpretazione estensiva della norma. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione dell’INPS. Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente due requisiti: l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui le domande devono essere identiche nell’oggetto, ossia afferire ai medesimi atti e recare le medesime censure, le posizioni sostanziali e processuali devono essere del tutto omogenee e sovrapponibili, e i ricorrenti non devono versare in condizioni di neppure potenziale contrasto (Cons. Stato, VII, n. 5378 del 2024; Cons. Stato, V, n. 8138 del 2023; Cons. Stato, II, n. 7394 del 2021; TAR Basilicata n. 38 del 2024).
La ratio è individuata nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa: essa eroga tutela a una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa e non veicola un controllo oggettivo di legittimità. Il ricorso collettivo rappresenta perciò una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione.
Nel caso concreto la posizione dei ricorrenti non è identica né quanto al Corpo di appartenenza e alla qualifica ricoperta, né quanto all’asserito titolo che giustificherebbe l’attribuzione dei sei scatti, né quanto alla condotta dell’Amministrazione. Il Collegio sottolinea la provenienza dei ricorrenti in parte dalla Polizia di Stato e in parte dalla Guardia di Finanza, rilevando la disomogeneità oggettiva e soggettiva e il difetto di ogni elemento idoneo a verificare l’identità delle posizioni.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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