Obbligo di concludere il procedimento di VIA e termini perentori del T.U.A. (TAR Sardegna n. 451 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere perentorio, ai sensi dell’art. 25, comma 7, T.U.A. e degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, legge n. 241/1990. Superata la fase di consultazione pubblica, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter con provvedimento espresso, riguardando l’obbligo tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche. Il silenzio serbato sull’istanza di VIA integra pertanto inadempimento dell’obbligo di provvedere ed è illegittimo. La mancata espressione dei pareri nei termini, o l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa del Ministero. Il favor per le fonti energetiche rinnovabili, anche di matrice europea, conferma il carattere perentorio della scansione temporale.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 4 gennaio 2024 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa alla realizzazione di un parco eolico composto da nove aerogeneratori, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, da ubicarsi in Sardegna.
Verificata la completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico e la documentazione di progetto, assegnando trenta giorni per osservazioni e pareri. Chiusa la consultazione, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, chiamata a predisporre lo schema del provvedimento di VIA, è rimasta inerte. La società ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento. Le Amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva come pacifico in causa che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 T.U.A. siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento. La questione giuridica verte dunque sulla natura di tali termini e sulle conseguenze della loro violazione.
Il Tribunale dà continuità all’orientamento già consolidato in controversie analoghe, richiamando le proprie precedenti pronunce (TAR Sardegna n. 436/2024, n. 578/2024, n. 547/2024). Muovendo dall’art. 25, comma 2-bis, T.U.A., si osserva che la Commissione si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previo concerto con il Ministero della cultura.
Il comma 7 del medesimo articolo qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA, richiamando gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, legge n. 241/1990. Esaurita la consultazione, il Ministero è quindi tenuto a concludere l’iter entro termini precisi, che riguardano tanto il provvedimento finale quanto le fasi prodromiche; scaduti infruttuosamente, si attiva il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto il silenzio del Ministero manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del T.U.A., confermando il carattere perentorio dei termini in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili, comprovato dal Regolamento (UE) 2022/2577. Si precisa che la mancata espressione dei pareri nei termini, o pareri negativi, non elidono l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza; al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni; al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, T.U.A., l’adozione dei provvedimenti entro ulteriori 90 giorni in caso di inadempimento. Le spese sono compensate in ragione del particolare contesto in cui le Amministrazioni hanno operato.
Nota della Redazione
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