Ricorso cumulativo per ottemperanza a più giudicati di condanna alle spese (TAR Campania n. 5515 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo allorché sia proposto da un unico soggetto creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice e abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro, anche se fondato su titoli giudiziali distinti. La domanda di esecuzione dei giudicati di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese legali presuppone la mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il compenso del commissario è liquidato successivamente, con la precisazione che il dies a quo per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato che si è difeso in proprio, agisce per l’esecuzione dei giudicati formatisi in relazione a due sentenze del TAR Campania, con le quali erano state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a suo favore per complessivi € 2.700,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente espone di avere notificato le sentenze all’amministrazione ai fini della loro esecuzione e di avere depositato le attestazioni di passaggio in giudicato rilasciate dalla Segreteria. Rileva quindi il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, come convertito, e insiste per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’importo dovuto, oltre accessori, e per la nomina di un commissario ad acta ove perduri l’inerzia. Le amministrazioni si costituiscono per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso cumulativo in sede di ottemperanza. Il Tribunale ritiene che tale rimedio sia esperibile quando, come nel caso in esame, sia proposto da un unico soggetto creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice e abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro, anche se fondato su titoli giudiziali distinti. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. V, n. 9584 del 2023 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3747 del 2024.
Nel merito, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Su tali basi ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Il Tribunale ordina consequently al Ministero di provvedere, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio dà atto che esso verrà determinato e liquidato con apposito provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con presentazione della parcella, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo per la decorrenza del termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Infine, il Collegio liquida le spese di lite secondo l’ordinario canone della soccombenza nella misura complessiva di € 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, e rileva che non vi è luogo a disporre la distrazione delle spese, poiché il procuratore ricorrente si è difeso in proprio.
Nota della Redazione
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