Ricorso cumulativo tra violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 21673 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa e promiscua della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, insieme, della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rende di per sé i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il giudice di legittimità non può rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di utile scrutinio, perché i vizi della motivazione deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sono eterogenei e incompatibili. Il motivo deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, indicando il vizio e la sua decisività rispetto al percorso logico del giudice del merito. Di fronte a una doppia conforme affermazione di responsabilità è ammissibile la motivazione per relationem, integrandosi le due sentenze in un’unica entità logico-giuridica.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15/01/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri, inflitta a più imputati per fatti connessi alla gestione di una impresa agricola: rapporti di lavoro ritenuti fittizi, denunce aziendali e dichiarazioni di manodopera infedeli, percezione di prestazioni previdenziali non dovute. Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge, travisamento di prova decisiva, inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali, erronea qualificazione giuridica delle condotte e diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: la denunzia cumulativa dei vizi di legge e di motivazione è, per espressa previsione, inammissibile. Il ricorrente che contesti contestualmente la violazione di legge, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione deve indicare su quale profilo la motivazione manchi e in quali parti sia illogica; diversamente, il motivo è aspecifico e non consente lo scrutinio di legittimità.
La Corte precisa che la specificità del motivo postula un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Chi omette tale confronto incorre nell’aspecificità sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il controllo sulla motivazione si compie sullo sviluppo argomentativo espresso nell’atto e sulla sua interna coerenza logico-giuridica, non potendo il giudice di legittimità compiere nuove attribuzioni di significato sui medesimi dati dimostrativi. In caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente in una sola entità logico-giuridica.
Applicando tali principi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso del primo ricorrente: i motivi sono aspecifici, non rispettano l’autosufficienza e non offrono la prova di resistenza; le censure sulla disponibilità dei terreni e sulla fittizietà dei rapporti di lavoro sollecitano una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. La prova della fittizietà è tratta da un compendio di elementi convergenti, di cui il sopralluogo costituisce solo uno dei dati.
Sul falso ideologico, la Corte ricorda che il reato di cui all’art. 483 cod. pen. sussiste quando l’atto pubblico, in cui è trasfusa la dichiarazione del privato, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, in presenza di un obbligo giuridico di affermare il vero. Per i modelli D-mag tale obbligo discende dall’art. 6 d.lgs. 375/1993, che attribuisce alle dichiarazioni fede a tutti gli effetti; l’atto pubblico è individuato nell’elenco dei lavoratori agricoli.
Quanto alla pena accessoria, i reati di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. rientrano tra quelli contemplati dall’art. 32-quater cod. pen., non richiedendo la norma che il fatto sia commesso esclusivamente a vantaggio di un’attività imprenditoriale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione ampia e logica, ancorata ai precedenti penali, alla gravità del fatto e all’assenza di elementi positivi; la relativa statuizione è insindacabile quando esente da manifesta illogicità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 32-quater c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso