Omessa trasmissione degli atti e fumus solo apparente: annullato il sequestro probatorio (Cass. pen. Sez. 6 n. 8680 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di atti acquisiti al procedimento determina la caducazione del provvedimento impugnato quando gli atti non trasmessi siano decisivi, gravando sull’indagato l’onere di indicare le ragioni della decisività. Il tribunale del riesame è tenuto a un controllo effettivo e non meramente apparente sulla sussistenza del fumus commissi delicti, che includa le confutazioni difensive, e deve verificare la proporzionalità del sequestro di dispositivi informatici; la litispendenza cautelare, invece, è esclusa se il pubblico ministero rinuncia all’impugnazione coevamente all’adozione del nuovo titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro rigettava il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 7 agosto 2025, avente ad oggetto telefoni cellulari e dispositivi informatici nella disponibilità di un indagato per il reato di corruzione. Il provvedimento era stato adottato dopo l’annullamento di due precedenti decreti, l’ultimo dei quali per violazione del principio del ne bis in idem cautelare.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la pendenza di un’impugnazione avverso il titolo precedente e la conseguente litispendenza cautelare; l’omessa trasmissione al riesame di una nota della Guardia di Finanza richiamata nel decreto; il difetto di motivazione sul fumus e la violazione del principio di proporzionalità per l’indiscriminata acquisizione di dati informatici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo. In tema di misure cautelari reali, il ne bis in idem non impedisce al pubblico ministero di reiterare l’azione cautelare sugli stessi beni quando l’annullamento sia dipeso da vizi formali, a condizione che rinunci all’impugnazione o non la proponga coevamente alla richiesta del nuovo titolo. Nel caso di specie la rinuncia era stata manifestata contestualmente all’adozione del nuovo decreto, elidendo ogni profilo di litispendenza.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, censurando la tesi del tribunale secondo cui la sintesi della nota nel corpo del decreto di sequestro esonerava dalla trasmissione dell’atto al collegio del riesame. L’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. impone all’autorità procedente di trasmettere gli atti posti a fondamento del provvedimento; l’omissione è tuttavia caducante solo se l’atto non trasmesso sia decisivo, e nel caso in esame la nota era stata reiteratamente richiamata dal decreto impugnato.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite n. 23 del 1996, secondo cui il controllo sul fumus commissi delicti deve essere effettivo e non meramente formale. Il tribunale era incorso in un vizio di motivazione apparente, avendo omesso di confrontarsi con le risultanze difensive circa la congruità del prezzo di acquisto dell’autovettura e la riferibilità dei compensi alla moglie dell’indagato.
Parimenti fondato è apparso il quarto motivo. La giurisprudenza più recente, in tema di sequestro di dati informatici, richiede che il decreto indichi i criteri di selezione del materiale, l’eventuale perimetrazione temporale e i tempi di restituzione dei dati non rilevanti, per consentire un sindacato effettivo sulla proporzionalità della misura. L’ordinanza impugnata, ancorata a un precedente superato, non aveva svolto tale verifica.
In accoglimento dei motivi, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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