Ricorso generico e privo di atti sulle indennità per servizio festivo (TAR Sardegna n. 476 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso devono essere specifici e articolati ai sensi dell’art. 40 cod. proc. amm., non potendo il ricorrente affidarsi a una sorta di intervento correttivo del giudice chiamato a integrare le lacune difensive, in contrasto con la terzietà dell’organo giudicante e con la parità delle parti. È pertanto inammissibile il ricorso che non indichi gli atti, i provvedimenti o le condotte dell’amministrazione ritenuti illegittimi, né precisi, per ciascun ricorrente, la pretesa vantata in relazione alle giornate in cui sarebbe spettato l’emolumento invocato. La mera illustrazione del quadro normativo, non posta a raffronto con il concreto modus procedendi dell’Ente, impedisce al giudice amministrativo qualsiasi scrutinio sull’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

Un gruppo di militari del Corpo della Guardia di Finanza propone ricorso collettivo davanti al TAR Sardegna per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali. I ricorrenti deducono di aver avanzato apposita richiesta e di aver subito un’interpretazione restrittiva seguita da taluni Comandanti di Reparto, che avrebbe compresso un diritto di natura costituzionale.

Si costituiscono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo la reiezione del gravame per genericità e per assenza di elementi idonei a consentire la difesa, non essendo evincibile né la condotta illegittima ascritta all’Ente né la domanda spiegata nell’interesse dei singoli ricorrenti. Il Collegio ha dato alle parti avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. su un profilo rilevato d’ufficio suscettibile di condurre alla declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile. Il gravame è sprovvisto degli elementi essenziali idonei a evidenziare la posizione rivestita da ciascun ricorrente, l’esistenza effettiva di una richiesta avanzata all’amministrazione e la presenza di un diniego frapposto a tale richiesta.

La carenza documentale è decisiva. L’espositiva in diritto richiama documenti IP1WEB in cui dovrebbe essere descritta l’articolazione dei turni di servizio, ma tali atti, pur calendati nel fascicolo telematico, non risultano in realtà prodotti. L’intero gravame è privo di alcun documento di supporto, eccezion fatta per un precedente giurisprudenziale. Il ricorso manca quindi dei requisiti indispensabili fissati dall’art. 40 cod. proc. amm.

Richiamando la giurisprudenza in materia (Cons. Stato, sez. IV, n. 5368 del 28 giugno 2022), il Collegio ribadisce che la parte non può addurre censure assolutamente generiche, confidando in un intervento correttivo del giudice. Tale integrazione contrasterebbe con la terzietà dell’organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo. Occorrono censure puntuali, con la specificazione dei vizi da cui si ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti. Non trovano ingresso rilievi generici che si risolvano in un’azione sollecitatoria di esame degli atti da parte del giudice amministrativo, come confermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4540 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5550 del 2023.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno prodotto né compiutamente allegato atti, provvedimenti o condotte violative delle disposizioni richiamate, limitandosi a un generico riferimento a interpretazioni restrittive di taluni Comandanti. Non è chiarito se tali approcci siano stati seguiti e formalizzati dai Comandanti dei reparti presso cui operano i ricorrenti, né è esplicitata, per ciascuno di essi, la pretesa vantata con riguardo alle giornate in cui sarebbe spettato l’emolumento. L’astratta illustrazione del quadro normativo, mai posta a raffronto con il concreto modus procedendi dell’Ente, impedisce ogni scrutinio sull’operato dell’amministrazione e ogni decisione sulla spettanza di quanto preteso.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite in via eccezionale per la natura del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *