Revoca del decreto penale non impugnabile salvo abnormità (Cass. pen. Sez. IV n. 38564 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen., è inoppugnabile in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, salvo che ricorra il vizio di abnormità. Non è abnorme la revoca fondata sull’accertata impossibilità di notificare l’atto, quand’anche questa impossibilità derivi da un’errata percezione dei presupposti di fatto, perché il giudice ha comunque esercitato un potere attribuitogli dall’ordinamento processuale. Nel giudizio incardinato dopo la revoca non è possibile far valere vizi afferenti al decreto: l’imputato non ha diritto alla notifica del decreto stesso, né può dolersi della mancata fruizione dei riti alternativi, poiché l’art. 111 Cost. scolpisce il diritto al rito ordinario e non ai riti meno garantiti, e nessuna tutela è riconosciuta alla mera aspettativa di definire il procedimento con decreto penale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con decreto penale per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Il decreto non era stato notificato all’imputato, dichiarato irreperibile dall’ufficiale postale, né al difensore di fiducia, essendo stata la notifica effettuata presso il difensore d’ufficio. Il giudice aveva quindi revocato il decreto e si era proceduto con giudizio ordinario.

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna inflitta in primo grado. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo la nullità di ordine generale derivante dall’omessa notifica del decreto e la mancanza di motivazione, assumendo di essere stato privato della possibilità di aderire al decreto o di accedere ai riti alternativi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato l’art. 460, comma 4, cod. proc. pen., che prevede la revoca del decreto quando non sia stato possibile eseguirne la notificazione per irreperibilità dell’imputato, senza tuttavia stabilire che la nullità della notifica determini la nullità della revoca.

Ha escluso che la nullità possa essere desunta dall’art. 178 cod. proc. pen.: quanto alla lett. b), dopo la revoca gli atti tornano al pubblico ministero, libero di esercitare l’azione in forme diverse; quanto alla lett. c), l’art. 111 Cost. garantisce il diritto al rito ordinario, non ai riti alternativi che apprestano minori garanzie in assenza di contraddittorio.

La Corte ha poi affermato che il sistema non riconosce tutela alla mera aspettativa di fruire dei vantaggi del procedimento per decreto e non consente di vantare un diritto a vederlo definire con decreto penale anziché con giudizio ordinario, non essendo prevista alcuna interlocuzione preventiva con la parte pubblica sulla scelta del rito.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ribadito che la revoca non è abnorme neppure quando l’impossibilità di notificazione sia frutto di un’errata considerazione dei presupposti di fatto, poiché il giudice ha comunque valutato le modalità della notificazione ed esercitato un potere attribuitogli dall’ordinamento. Ha inoltre osservato che, ove anche si ritenesse impugnabile la revoca ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la genericità della doglianza, non essendo stato allegato alcun pregiudizio concreto. All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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