Falso in relazione di servizio non richiede giudizio di necessità della manovra (TAR Puglia n. 241 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione della realtà nella relazione di servizio del pubblico dipendente non può essere ravvisata nel giudizio di inutilità o di mancanza di necessità della manovra dichiarata. In tema di contestazione di falso, le conclusioni devono discendere con necessità dalle premesse solo quando queste si fondino su scienze esatte. Ove la premessa maggiore riguardi le modalità di guida e richiami le norme del codice della Strada, la conclusione non si ricostruisce sull’alternativa binaria vero-falso, ma su un ventaglio di soluzioni parimenti plausibili. Chi ha tenuto una condotta negligente o imprudente nella scelta della manovra non può essere incolpato per aver dichiarato di averla ritenuta opportuna: si sovrappongono due distinti piani, quello valutativo e quello rappresentativo dell’evento.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bari, dopo aver parcheggiato l’autovettura nei pressi di P.zza Umberto per eseguire alcuni controlli, effettuava una manovra in retromarcia e investiva un pedone che si trovava sull’attraversamento pedonale. Redigeva poi una relazione di servizio sui fatti accaduti.

Il Questore gli infliggeva la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, consistente nella decurtazione di 1/30 di una mensilità dello stipendio, ai sensi dell’art. 4, nn. 10 e 18, d.P.R. n. 737/1981, contestandogli la condotta negligente in servizio e la redazione di una relazione difforme dal reale. Il dipendente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo vizi istruttori e difetto di motivazione, avendo egli fornito una ricostruzione speculare a quella del verbale della Polizia Locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto i motivi relativi ai vizi formali del procedimento disciplinare: l’Amministrazione ha rispettato le garanzie procedimentali, assicurando la corrispondenza tra contestazione e sanzione e il diritto al contraddittorio prima della notifica, anche in relazione all’istruttoria riaperta.

Passando al merito, il Tribunale esamina per primo l’addebito di negligenza nella conduzione del veicolo, integralmente impugnato in udienza. Il motivo è infondato: la relazione di servizio contiene un’ammissione di responsabilità e l’istruttoria, fondata sull’analisi coerente degli elementi probatori, ha adeguatamente motivato in ordine alla manovra. Il dipendente avrebbe dovuto assumere maggiori cautele, sia per le peculiarità del mezzo (Fiat Doblò con angoli morti negli specchietti), sia per l’elevata densità abitativa del luogo.

È invece fondato il motivo principale, relativo alla contestata falsa rappresentazione. La motivazione si pone in parziale contrasto con l’istruttoria, avendo l’Amministrazione aggiunto elementi fattuali non dichiarati nella relazione: il ricorrente non aveva riferito le coordinate spazio-temporali della manovra, ma solo le conseguenze, indicando tutti gli elementi essenziali per una ricostruzione completa.

Il Collegio chiarisce che il concetto di falso postula il confronto tra un dato complesso di realtà e una specifica dichiarazione, non il semplice raffronto tra le due relazioni. L’addebito, epurato dagli elementi superflui, si fonda sul giudizio di inutilità della retromarcia. Ma il ragionamento deduttivo non opera in senso rigoroso quando la premessa maggiore si regge su scienze non esatte, quali le modalità di guida: la conclusione non si esaurisce nell’alternativa vero-falso. Il dipendente ha riportato gli accadimenti per come percepiti, senza alcuna condotta dolosa di mistificazione.

Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento della sanzione e rimessione all’Amministrazione per l’eventuale rideterminazione sulla sola condotta negligente. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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