Indebito previdenziale irripetibile per affidamento incolpevole del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 493 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indebito previdenziale correlato alla riliquidazione del trattamento pensionistico disposta in ottemperanza a una precedente pronuncia giurisdizionale è irripetibile quando l’ente erogatore, pur non essendo incorso in errore nella determinazione originaria della prestazione, abbia violato i doveri di correttezza e buona fede che governano il rapporto asimmetrico con l’assicurato. In tale ipotesi l’esistenza di un affidamento incolpevole del pensionato, ingenerato dall’omessa informazione sugli esiti deteriori del ricalcolo, prevale sulla regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 cod. civ., integrando gli estremi di una responsabilità da lesione dell’affidamento. Il diritto alla maggiorazione contributiva per il lavoratore privo della vista, attribuito “a richiesta” dall’art. 9, comma 2, legge n. 113/1985, è disponibile e può formare oggetto di rinuncia da parte del titolare, senza necessità di accettazione della controparte, al fine di rimuovere gli effetti peggiorativi del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, centralinista telefonica non vedente, ha prestato servizio presso due amministrazioni ed è titolare di un trattamento pensionistico erogato dalla Cassa Dipendenti dello Stato con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Con una precedente pronuncia questa stessa Corte aveva accolto il suo ricorso, riconoscendole il diritto al ricalcolo della pensione con valorizzazione della maggiorazione convenzionale per lavoratore privo della vista, per il periodo di contribuzione ricongiunto dal 3 settembre 1980 al 31 dicembre 1984.

Eseguita la riliquidazione, l’INPS ha comunicato che il nuovo calcolo aveva reso il trattamento meno favorevole, generando un indebito di € 9.316,92, poi portato a recupero. La pensionata, dopo aver inutilmente chiesto all’Istituto di rinunciare all’accredito della maggiorazione e di ripristinare il trattamento precedente, ha impugnato il provvedimento di recupero davanti al giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il giudice individua due questioni: la sussistenza dei presupposti dell’irripetibilità dell’indebito e la possibilità di rinunciare al diritto sostanziale accertato con pronuncia irrevocabile.

Quanto alla prima, la Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l’irripetibilità dell’indebito previdenziale richiede quattro condizioni, tra le quali l’errore dell’ente erogatore e l’assenza di dolo dell’interessato. Nel caso concreto l’Istituto non è incorso in alcun errore nella determinazione originaria della prestazione: l’eccedenza è emersa solo all’esito della riliquidazione imposta dal giudicato. La ricorrente non ha peraltro taciuto fatti rilevanti. Le condizioni non risultano dunque integrate.

Il fulcro dell’irripetibilità viene allora individuato non nell’illegittimità del provvedimento, ma nella scorrettezza del comportamento dell’Istituto. L’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990 impone che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede, che non riguardano la sola fase procedimentale ma l’intera fase relazionale. Il rapporto previdenziale è anche rapporto di contatto sociale, da scrutinare con riguardo all’affidamento che può ingenerare nel pensionato, specie considerata la natura tecnica del calcolo.

Richiamando Cass. S.U. n. 8236/2020 e Cass. S.U. n. 251/2025, il giudice ricorda che la sola emissione di un provvedimento ampliativo illegittimo non genera affidamento, ma che la fiducia nella coerenza dell’azione amministrativa si ricollega a doveri di correttezza e buona fede. Nel caso di specie l’INPS avrebbe dovuto porre la pensionata in condizione di conoscere gli esiti deteriori del computo, mentre ha omesso ogni confronto procedimentale e ha insistito nell’azione di recupero.

Quanto alla seconda questione, la maggiorazione è attribuita “a loro richiesta”: si tratta di un diritto nella libera disponibilità del titolare, che può essere oggetto di rinuncia. Le statuizioni giurisdizionali operano inter partes e nessuna norma impedisce alla parte vittoriosa di rinunciare al diritto acquisito. La richiesta di rinuncia, avanzata per eliminare gli effetti negativi, avrebbe dovuto trovare accoglimento. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione, e alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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