Ottemperanza al decreto equa riparazione: termine, commissario ad acta e spese (TAR Puglia n. 1221 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, sicché è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e trasmessa la dichiarazione attestante la mancata riscossione, senza pagamento nel termine di sei mesi ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, cui non è dovuto compenso specifico per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Fatto
Con decreto decisorio la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, di una somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento con distrazione in favore del difensore. Nonostante la rituale notifica, il Ministero non dava esecuzione al provvedimento.
I ricorrenti, originari e nel frattempo subentrati quali eredi di una delle parti, proponevano ricorso per l’integrale esecuzione del giudicato, trasmettendo all’Amministrazione debitrice, alla Corte d’Appello e all’Ufficio Ragioneria, le dichiarazioni attestanti la mancata riscossione delle somme liquidate. La questione giunge al giudice amministrativo per l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al titolo esecutivo formatosi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Richiama sul punto la previsione dell’art. 325 c.p.c. quale termine per l’opposizione.
Il giudice verifica quindi il perfezionarsi dei presupposti dell’ottemperanza: è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre ottemperato all’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Il Collegio rileva che è decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Sussiste dunque l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, per il caso di inutile decorso, il commissario ad acta nel Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni per l’incarico. Esclude espressamente la corresponsione di un compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Da ultimo, il Collegio condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso delle spese vive successive al decreto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.