Ottemperanza e poteri del commissario ad acta nella quantificazione del danno (Cons. Stato n. 8194 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza che abbia condannato l’amministrazione al risarcimento del danno da interesse negativo, il commissario ad acta è tenuto a valutare l’intera documentazione prodotta dal creditore e a motivare, con specifico riferimento ai singoli documenti, in ordine all’integrazione dei criteri di quantificazione fissati dal giudicato. Il criterio per cui sono risarcibili le spese di cui il danneggiato non abbia potuto trarre vantaggio o che abbia potuto riutilizzare risponde alla logica dell’aliunde perceptum, che costituisce fatto impeditivo del danno: la sua mancata prova non determina l’irrisarcibilità dell’intera somma, non essendo configurabile a carico del danneggiato una prova negativa del non riutilizzo. L’eventuale impiego alternativo può essere presunto, in via equitativa, solo per il periodo successivo alla perdita dell’affidamento incolpevole, con onere di considerare la prova contraria offerta.
Il Fatto
Il contenzioso nasce dall’annullamento, pronunciato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1713 del 2012, degli atti di gara e di affidamento di due concessioni per la gestione delle aree sciistiche del Monte Livata e di Campo Minio, stipulate nel 2010 dal Comune con le società ricorrenti. Con sentenza n. 4007 del 2022 la Sezione II ha ordinato al Comune di proporre il pagamento del risarcimento del danno da interesse negativo, secondo criteri analiticamente indicati, comprensivi di danno emergente e, nei limiti accertati, di lucro cessante.
La nota comunale di quantificazione in euro 10.669 è stata dichiarata nulla per elusione del giudicato, con nomina del commissario ad acta. Una prima relazione, depositata nel settembre 2024, è stata parimenti dichiarata nulla con sentenza n. 644 del 2025, che ha imposto al commissario di valutare l’intera documentazione e di motivare sui singoli documenti. La seconda relazione, depositata il 21 maggio 2025, ha quantificato il dovuto in euro 197.396,21. Le società hanno proposto reclamo, dolendosi dell’omessa considerazione delle spese per opere realizzate, acquisti e prestazioni professionali, prospettando un maggior danno superiore al milione di euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio restringe anzitutto la materia del contendere. Non è controverso l’ammontare delle spese di euro 223.048,45 e di euro 6.300,00, accertate dal commissario, né l’introito di euro 93.550,01 derivante dalla rivendita di beni da parte del Consorzio. La relazione non merita dunque annullamento in parte qua. Il reclamo investe invece il diverso profilo della decurtazione per aliunde perceptum operata senza considerare, a monte, i corrispondenti costi di acquisto.
Il punto centrale è la portata del criterio fissato dal giudicato, secondo cui sono risarcibili le spese per opere e acquisti di cui le società “non hanno potuto trarre vantaggio o hanno potuto riutilizzare a loro favore”. La sentenza n. 644 del 2025 aveva già chiarito che la mancanza di prova negativa del non impiego alternativo non può fondare l’irrisarcibilità dell’intera somma. Il Collegio consolida l’orientamento richiamando l’Adunanza plenaria n. 2 del 2017: l’aliunde perceptum è fatto impeditivo del danno e si fonda su una presunzione di operatività dell’imprenditore sul mercato, superabile con prova contraria.
Ne deriva una conseguenza rilevante sul piano dell’onere probatorio. Poiché le concessioni erano state stipulate e le società versavano in affidamento incolpevole fino al 7 novembre 2011, data di pubblicazione dell’ordinanza di annullamento, non può presumersi che prima di tale data esse abbiano impiegato altrove quanto acquistato, in mancanza di prova e di altri elementi in tal senso. La decurtazione, pertanto, può essere presunta solo per il periodo successivo e deve tener conto della prova contraria eventualmente prodotta.
Su questa base il Collegio rileva che la relazione del commissario non contiene alcun riferimento alle ulteriori spese elencate dalle reclamanti sotto la dicitura “fatture non inserite”. La relazione è quindi nulla nella parte in cui omette ogni valutazione, favorevole o sfavorevole, su tali voci. Il Collegio passa poi all’esame analitico dei singoli documenti, anche avvalendosi dei poteri di cui all’art. 134 c.p.a.: alcune spese risultano già supportate da elementi idonei a integrare i criteri, altre richiedono approfondimento in ordine al criterio temporale (spese anteriori al 7 novembre 2011), al criterio dell’inerenza rispetto all’oggetto delle convenzioni e al criterio dell’attendibilità documentale.
Il commissario dovrà pertanto riquantificare il danno, riesaminando le voci indicate, valutando l’eventuale risarcibilità parziale e decurtando gli introiti da rivendita solo nei limiti delle corrispondenti spese riconosciute, evidenziando la correlazione. Il reclamo è accolto nei limiti di cui in motivazione, con nullità parziale della relazione, rimessione al commissario e condanna del Comune alle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Nota della Redazione
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