Parentela sconsigliata e patteggiamento non bastano per l’interdittiva antimafia (C.G.A.R.S. n. 509 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo antimafia richiede una motivazione che dia conto di elementi fattuali idonei a fondare il giudizio prognostico negativo. Il solo rapporto di parentela dell’amministratrice con un soggetto imputato per reati di mafia, in assenza di indicazioni su una concreta ingerenza familiare nella gestione dell’impresa, non integra un indizio sufficiente. La riforma Cartabia, modificando l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento, che non è più equiparabile alla sentenza di condanna nei giudizi amministrativi e nella documentazione antimafia. Ne consegue l’illegittimità dell’interdittiva fondata su simili elementi, quando le risultanze procedimentali siano state adeguatamente contestate e non confutate dall’amministrazione.

Il Fatto

Una società riceveva dalla Prefettura un’informazione antimafia interdittiva, adottata sulla base di tre elementi: la parentela dell’amministratrice unica con un soggetto imputato per associazione di stampo mafioso e riciclaggio; una sua pregressa imputazione per bancarotta fraudolenta; la circostanza che altra società, in passato, era stata destinataria di una misura di prevenzione collaborativa poi revocata.

La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, censurando travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per irragionevolezza e mancanza di attualità degli elementi posti a base dell’interdittiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame e concentra la decisione sul deficit motivazionale del provvedimento prefettizio. Gli indizi valorizzati dal Prefetto non sono idonei a sostenere il giudizio prognostico negativo, perché privi del necessario ancoraggio a fatti concreti e attuali.

Quanto alla parentela, il provvedimento si limita a indicare il rapporto con il padre, ritenuto “sconsigliato”, ma non offre alcuna indicazione su una effettiva ingerenza di questi nell’attività imprenditoriale. L’appellante aveva già in sede procedimentale dimostrato la propria autonomia: gestione personale dell’impresa, settore economico diverso da quello paterno, residenza separata, bilanci in equilibrio e accesso regolare a sovvenzioni pubbliche senza anomalie. A fronte di tali elementi oggettivi, la motivazione non è congrua.

Sul precedente di bancarotta, definito con patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare n. 149 del 15 maggio 2023 e la ordinanza cautelare n. 209 del 28 giugno 2023. La riforma Cartabia ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 445 cod. proc. pen., secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi amministrativi. Tale riduzione incide anche sulle norme del codice antimafia, che la giurisprudenza considera “norme diverse da quelle penali”: la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non è più equiparata alla condanna, neppure quando riguardi un reato ostativo ex art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011.

Nel caso concreto i fatti contestati risultano peraltro ridimensionati: applicazione del minimo edittale, sospensione condizionale della pena, collocazione temporale risalente e contesto imprenditoriale estraneo all’attività odierna dell’appellante. Dequotati questi elementi, perde rilievo anche la vicenda della misura di prevenzione collaborativa, riferita a diversa società e a periodo in cui l’amministratrice non ne aveva la gestione, con revoca per ragioni economiche non ascrivibili all’appellante.

L’appello è pertanto accolto, assorbiti gli ulteriori profili e il motivo sulle spese del primo grado; la sentenza è riformata e il provvedimento interdittivo annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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