Interruzione del processo e termine di riassunzione: rileva il recupero dello ius postulandi, non la conoscenza della parte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20213 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di interruzione del processo per sospensione del procuratore dall’esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il difensore, già costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura. Il termine di riassunzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. decorre dal momento del recupero dello ius postulandi da parte del difensore, senza che rilevi la conoscenza effettiva dell’evento interruttivo da parte della parte interessata. La sentenza che dichiari l’estinzione del processo valorizzando un preteso onere di diligenza del difensore sospeso e la sua presenza in udienza è erronea nella motivazione, ma può essere corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. se il dispositivo è comunque conforme a diritto.

Il Fatto

La contribuente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di interessi e rivalutazione per il tardivo versamento della prestazione pensionistica. Il giudizio di secondo grado veniva interrotto a seguito della sospensione del suo difensore dall’albo degli avvocati, disposta dal Consiglio dell’Ordine di Roma. L’erede della contribuente, nel frattempo deceduta, riassumeva la causa solo nel 2019, dopo circa quattro anni dall’ordinanza di interruzione.

La Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del processo per tardività della riassunzione, ritenendo che l’ordinanza di interruzione, resa in udienza, non dovesse essere comunicata al difensore e che la riassunzione, avvenuta ben oltre il termine di legge, fosse tardiva. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’erede, deducendo la violazione degli artt. 112, 301, 302, 303 e 305 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché l’omessa valutazione di una circostanza determinante.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, ritenendoli infondati. Il ricorrente sosteneva che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dal momento in cui la parte aveva avuto effettiva conoscenza dell’evento interruttivo e non dalla data dell’ordinanza di sospensione del difensore. La Cassazione ha invece richiamato il principio, già affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, una volta cessati gli effetti della sospensione del procuratore, questi ha l’onere di riattivarsi tempestivamente per assicurare la prosecuzione del processo, non essendovi necessità di alcuna comunicazione alla parte.

La Corte ha rilevato che, anche volendo assumere come riferimento la data della pronuncia delle Sezioni Unite che aveva accertato la cessazione degli effetti della sospensione fin dal 2014, alla data della riassunzione (2019) il termine di sei mesi di cui all’art. 305 cod. proc. civ. era ampiamente spirato. Il difensore aveva recuperato lo ius postulandi molto tempo prima della riassunzione, che pertanto doveva considerarsi tardiva.

La Cassazione ha riconosciuto un vizio nella motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale aveva valorizzato un onere di diligenza del difensore sospeso e la sua possibilità di presenziare all’udienza. Tale errore, tuttavia, non ha inficiato la correttezza del dispositivo, in quanto la riassunzione era comunque avvenuta oltre il termine legale.

Richiamando il principio di economia processuale, la Corte ha esercitato il potere di correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., confermando la declaratoria di estinzione del processo. Ha, infine, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

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