Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 41109 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova, introdotto quale criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce lo strumento per valutare nel merito le risultanze processuali, bensì il mezzo per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti posti a fondamento del ragionamento. È inammissibile il ricorso che riproduca profili di censura già proposti in appello e ivi congruamente esaminati e disattesi, prospettando un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, estraneo al sindacato di legittimità. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo se la prova non assunta o non valutata vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando fondato sull’insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Milano del 19.02.2025, per il reato di truffa aggravata. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, invocando il travisamento della prova e la mancata assunzione di prove decisive. Con il secondo ha contestato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’inammissibilità. Il ricorrente riproduce profili di censura non connotati da specificità, già proposti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito. Le doglianze contestano in termini generici la valutazione delle risultanze processuali, prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.

Il Collegio ribadisce che tale sindacato è estraneo al giudizio di legittimità e risulta avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non rappresenta il mezzo per valutare nel merito la prova, ma lo strumento per saggiare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti su cui si fonda il ragionamento.

Quanto alla mancata assunzione di prove decisive, la Corte richiama il principio secondo cui è decisiva solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante, citando Sez. 3 n. 27581 del 2010 e i conformi Sez. 6 n. 14916 del 2010 e Sez. 3 n. 9878 del 2020. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il quadro probatorio sufficiente e completo, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di appello hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’insussistenza di elementi suscettibili di positiva valutazione: l’assenza di un contributo partecipativo alla ricostruzione del fatto, di una richiesta risarcitoria e di segni di resipiscenza. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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