Errore di fatto e ricorso straordinario: censure valutative inammissibili (Cass. pen. Sez. IV n. 41059 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile unicamente quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, determinato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia inciso sul processo formativo della volontà. Non è configurabile errore di fatto, ma di giudizio, quando la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo. La lacuna motivazionale è riconducibile all’errore di fatto solo se deriva da una vera svista materiale, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura. Non sono pertanto deducibili con lo strumento straordinario violazioni di legge o vizi della motivazione.

Il Fatto

La Terza Sezione di questa Corte aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso con cui la difesa deduceva la violazione dell’art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, sostenendo che nel giudizio d’appello, celebrato con rito cartolare, fosse stata notificata al difensore la requisitoria del Procuratore Generale relativa a un diverso giudizio, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio.

Con ricorso straordinario la difesa ha dedotto un errore di fatto, assumendo che la Corte avesse travisato la documentazione in atti: la PEC era stata sì inviata al difensore, ma il file allegato conteneva la requisitoria relativa ad altro imputato. Il Procuratore Generale ha chiesto la revoca della sentenza e il rinvio a nuovo ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione dell’art. 625-bis cod. proc. pen.: la norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato non per violazioni di legge o vizi della motivazione, ma solo per un errore percettivo causato da svista od equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, sempre che tale errore abbia influito sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011). La lacuna motivazionale può essere ricondotta all’errore di fatto solo se deriva da una vera svista materiale, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, con nesso causale necessario rispetto alla decisione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002).

Nel caso di specie, la Terza Sezione ha testualmente affermato di avere verificato, con legittimo accesso al fascicolo, che la requisitoria relativa al processo in esame era stata ritualmente notificata al difensore, con esito di avvenuta accettazione e consegna, come da attestazione informatica spillata alla requisitoria medesima. Il documento corrisponde esattamente a quello presente nel fascicolo a disposizione della Corte.

Non si configura dunque alcun errore percettivo, perché dalla sentenza emerge che la Corte ha fondato le proprie argomentazioni sull’atto contenuto nel fascicolo. La questione è stata debitamente valutata e, semmai, potrebbe trattarsi di un errore di valutazione, non censurabile con ricorso straordinario.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Ne consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. e secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per ritenere la parte incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *