Ricorso inammissibile se reitera censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 21842 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in luogo della critica argomentata del provvedimento impugnato, si limiti a riprodurre censure già vagliate e motivatamente disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione e prospettando una diversa lettura delle risultanze processuali. L’inammissibilità consegue alla violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., richiamato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché le censure sono aspecifiche, meramente reiterative o rivalutative. Il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non è contraddittorio rispetto al riconoscimento dell’attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, trattandosi di istituti fondati su presupposti diversi. Esula inoltre dal sindacato di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia, ha rideterminato la pena finale per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 in quattro mesi di arresto ed ottocento euro di ammenda, confermando nel resto.

Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità. La questione giunge in legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di appello abbia contraddittoriamente negato la particolare tenuità pur riconoscendo l’attenuante della lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Esso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di appello e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Le doglianze, prosegue la Corte, sono del tutto generiche ed aspecifiche, poiché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale ha posto a sostegno della concedibilità dell’attenuante della lieve entità prevista dal terzo comma dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 e della connessa diversa valutazione ai fini della (non) concedibilità dell’esimente, fondata su altri presupposti.

Il Collegio esclude ogni contraddizione tra il mancato riconoscimento della particolare tenuità e la ritenuta circostanza attenuante della lieve entità. Richiama il principio secondo cui l’esclusione del beneficio della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, citando Sez. 1, n. 13917 del 24.02.2026, Sez. 1, n. 51261 del 07.03.2017 e Sez. 3, n. 17184 del 14.10.2015.

La Corte ribadisce poi che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare vizio di legittimità, richiamando Sez. Un. n. 6402 del 30.04.1997 e Sez. Un. n. 6903 del 27.05.2017.

Il ricorso, venendo meno la funzione di critica argomentata del provvedimento, è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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