Ricorso inammissibile per difetto di sinteticità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 26181 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e questi non sia parte del giudizio né titolare del potere di impugnare, le sue funzioni si identificano con quelle del Procuratore Generale presso il giudice ad quem e devono essere assicurate mediante comunicazione o trasmissione degli atti a norma dell’art. 71 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve esporre con sinteticità i motivi di impugnazione e richiamare chiaramente le allegazioni e i documenti occorrenti alla loro disamina, a pena di inammissibilità. La prescrizione dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. non risponde a mero formalismo, ma all’esigenza di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa. Viola il requisito di ammissibilità la redazione dell’atto mediante mera riproduzione grafica di atti processuali, che maschera i dati effettivamente rilevanti e si risolve in difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Un acquirente agiva per la risoluzione del contratto di compravendita di due immobili, per inadempimento della società acquirente, che non aveva corrisposto l’intero prezzo nella misura indicata nella controdichiarazione. Il giudizio si concludeva con la declaratoria di risoluzione per inadempimento della società.

Successivamente la società avviava querela di falso davanti al Tribunale di Taranto, sostenendo che la controdichiarazione prodotta nel precedente giudizio fosse stata alterata nel contenuto. Il controricorrente disconosceva i documenti. Disposta consulenza grafologica, il Tribunale rigettava la querela per difetto di prova; la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava il rigetto con sentenza n. 309/2024. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; il controricorrente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare sul Pubblico Ministero. Poiché nel giudizio è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ma non si tratta di causa in cui questi abbia il potere di impugnare né sia parte del giudizio, le sue funzioni coincidono con quelle del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e devono essere assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a norma dell’art. 71 c.p.c. Nel caso concreto la Cancelleria nulla ha operato, perché la comunicazione è stata preventivamente assicurata dalla notifica del ricorso al Procuratore Generale da parte del ricorrente. Il profilo è dunque infondato.

Nel merito la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorso, di 83 pagine, impegna ben 46 pagine all’esposizione dei fatti e allo svolgimento del processo nei due gradi di merito e illustra poi i motivi in modo confuso, richiamando ulteriori porzioni delle decisioni e degli atti di merito, senza consentire di rilevare adeguatamente le specifiche doglianze. La redazione è quindi difforme dal disposto dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., che impone sinteticità e chiaro richiamo delle allegazioni e dei documenti.

La Corte sottolinea che la prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure. Richiama in proposito Cass., Sez. Un., n. 2602 del 2003 e Cass. n. 16182 del 2025.

Con riguardo al terzo motivo, la ricorrente costruisce un c.d. “assemblaggio”, ossia una mera riproduzione grafica di atti processuali, che contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. La stesura dell’atto mediante integrale riproduzione di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, comporta un mascheramento dei dati rilevanti e si risolve ancora in un difetto di autosufficienza, come affermato da Cass. n. 18363 del 2015 e Cass. n. 8035 del 2020.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, assorbendo ogni altro profilo. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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