Ricorso improcedibile per procura speciale non firmata dalla parte (Cass. civ. Sez. III n. 27594 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale per il giudizio di legittimità che rechi la sola firma digitale del difensore per autentica, senza la sottoscrizione autografa o digitale della parte conferente, non è idonea a conferire il potere rappresentativo e comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Il vizio non è suscettibile di sanatoria mediante il successivo deposito di una procura regolare, dovendo la valida procura sussistere prima della notificazione e del deposito del ricorso, trattandosi di requisito di ordine pubblico processuale. In tale ipotesi l’attività processuale non produce effetti nei confronti della parte apparentemente rappresentata e resta riferibile al solo difensore, con conseguente sua condanna alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto la società telefonica davanti al Tribunale di Milano con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., lamentando la mancata esecuzione del trasloco dei servizi telefonici presso un nuovo indirizzo e chiedendo l’accertamento del grave inadempimento contrattuale, l’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., il risarcimento del danno e la corresponsione delle penali contrattuali.

Il Tribunale, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva rigettato le domande per difetto di specifica allegazione dell’inadempimento. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato il rigetto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il ricorso senza esaminare i motivi nel merito, rilevando d’ufficio il difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c. Richiama il disposto dell’art. 369 c.p.c., che impone il deposito della procura speciale a pena di improcedibilità quando sia conferita con atto separato.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 36057 e n. 37434 del 2022 e n. 2077 del 2024, che hanno ricondotto alla procura apposta in calce al ricorso, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., anche l’ipotesi della copia digitalizzata della procura cartacea allegata alla PEC di notifica o alla busta telematica di deposito. Tali principi presuppongono però sempre la sottoscrizione della parte conferente.

Nel caso concreto la procura, depositata come file PDF-p7m e inserita nella ricevuta di avvenuta consegna, risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore: manca la sottoscrizione della parte. La Corte esclude ogni sanatoria, richiamando Cass. n. 29931/2025 e Cass. n. 9642/2026: la valida procura deve preesistere alla notificazione e al deposito, e l’improcedibilità è prevista per ragioni di ordine pubblico processuale.

Quanto alle spese, la Corte ne individua il soggetto passivo nel solo difensore. L’attività processuale svolta senza effettivo conferimento della procura non produce effetti nei confronti della parte apparentemente rappresentata e resta riferibile esclusivamente al difensore che l’ha posta in essere, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10706/2006 e ribadito da Cass. n. 30137/2025 e Cass. n. 14474/2019. Non ricorre l’ipotesi dell’invalidità sopravvenuta della procura, che vedrebbe la parte come destinataria degli effetti.

La Corte distingue il precedente Cass. n. 29931/2025, nel quale la condanna della parte trovava fondamento in una specifica condotta processuale di questa. Nel caso in esame tale condotta manca, sicché sul difensore ricadono spese e raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, secondo il principio di Cass. n. 32008 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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