Cass. civ. Sez. III n. 27244 del 19.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27244/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 19057/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

RESPONSABILITA’

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19057/2024 R.G. proposto da:

Covelli Lina e Sirianni Antonio, rappresentati e difesi dall’avvocato Walter Parise -ricorrenticontro Aig Europe S.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Napolitano -controricorrentenonché contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -intimatoavverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1582/2024 depositata il udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti:

FATTI DI CAUSA

1.- La vicenda che ha dato luogo a questa controversia è la seguente. Secondo i ricorrenti, la figlia minore Paola Sirianni ha subito un danno durante l’orario scolastico, nel corso dell’ora di educazione fisica, mentre frequentava la Scuola Secondaria di I grado Plesso Filippa di Mesoraca. Nell’attuale ricorso per cassazione i genitori espongono che il 15.9.2016, verso le ore 12:35, la minore si trovava nel cortile della scuola durante l’ora di educazione fisica e veniva colpita dal pallone alla mano sinistra, precisamente al V dito, riportando una frattura alla falange intermedia del quinto dito della mano sinistra.

Inoltre non vi sarebbe stata una vera e propria partita; in ogni caso non si sarebbe dovuta svolgere nel cortile, ma in palestra; il cortile non sarebbe stato luogo idoneo per attività di pallavolo/attività sportiva; ciò integrerebbe omissione delle necessarie misure di vigilanza e prevenzione. La sentenza d’appello, invece, ricostruisce il fatto in termini parzialmente diversi. In particolare afferma come pacifico che la minore, il 15.9.2016 alle ore 12:30, subì il danno durante l’ora di educazione fisica perché, mentre si svolgeva attività sportiva di “tiri a canestro”, “su un passaggio del compagno”, la minore, “nella presa del pallone”, riportava forte dolore al mignolo della mano sinistra.

La sentenza precisa inoltre che tale ricostruzione derivava dalla relazione del docente prof. Vincenzo Falbo, poi confermata in giudizio sotto giuramento.

Si vedrà tuttavia che la discordanza non è decisiva. 2.- I genitori della minore, Antonio Sirianni e Lina Covelli, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, convennero dunque davanti al Giudice di Pace di Petilia Policastro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale “Moro Lamanna” di Mesoraca e chiesero il risarcimento di tutti i danni subiti dalla figlia minore in conseguenza dell’infortunio, riducendo la domanda entro il limite di € 5.000. Si costituirono MIUR e l’Istituto scolastico, contestando la domanda e ottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’assicurazione AIG Europe Limited / AIG Europe S.A., che resistette. Vennero espletati mezzi istruttori, inclusa l’escussione dell’insegnante presente e una CTU medica sulla minore.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 472/2019, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Comprensivo; rigettò la domanda contro il Ministero; compensò le spese di lite.

Secondo il ricorso e la successiva sentenza d’appello, il Giudice di Pace ritenne l’evento riconducibile al caso fortuito, reputandolo imprevedibile e non imputabile a titolo di responsabilità all’istituto o al docente. 3.- Antonio Sirianni e Lina Covelli proposero inizialmente appello davanti al Tribunale di Crotone, che con ordinanza del 16.06.2020, dichiarò la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Catanzaro.

La causa fu quindi riassunta dinanzi al Tribunale di Catanzaro il 29.6.2020. Ministero l’Istituto scolastico eccepirono preliminare l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto; nel merito, chiesero il rigetto; in via subordinata, in caso di condanna, chiesero manleva verso l’assicurazione, che pure resistette.

Con sentenza n. 1582/2024, pubblicata il 31.7.2024, il Tribunale rigettò l’appello.

In particolare, ritenne infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e dichiarò inammissibile ex art. 345 c.p.c. una domanda subordinata formulata dal MIUR e dall’Istituto per la prima volta in secondo grado; nel merito, ritenne corretta la decisione di rigetto, pur precisando che il corretto inquadramento giuridico non fosse quello dell’art. 2048 c.c., bensì quello della responsabilità contrattuale con regime probatorio ex art. 1218 c.c. in caso di danno che l’alunno cagiona a sé stesso; valorizzò la relazione del docente e la sua conferma testimoniale per ritenere: l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’evento; l’assenza di attrezzature insidiose o pericolose; il corretto assolvimento dell’obbligo di vigilanza; l’assenza di nesso causale tra condotta della scuola e danno. 3.- Antonio Sirianni e Lina Covelli hanno proposto ricorso. AIG Europe S.A. ha resistito con controricorso ex art. 370 c.p.c. Non si è costituito il Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 2050 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. La censura si articola su più piani.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso responsabilità dell’istituzione scolastica, nonostante la mancata adozione di misure precauzionali; l’asserita inidoneità del luogo in cui si svolgeva l’attività; la mancata utilizzazione della palestra; l’insufficiente vigilanza del docente; la mancata prova dell’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.

In secondo luogo, contestano la qualificazione fattuale dell’episodio prospettando una sorta di “travisamento” del fatto: il giudice di primo grado avrebbe affermato il compimento di una partita di pallavolo, mentre l’incidente si sarebbe verificato nel cortile e non nel corso di una vera competizione.

In terzo luogo, i ricorrenti richiamano Cass. n. 9983/20199, relativa ad un infortunio verificatosi durante una partita di pallamano, sostenendo che i presupposti esaminati in quella pronuncia non ricorrerebbero nel caso in esame.

Il motivo, quindi, presenta in sintesi una commistione tra violazione o falsa applicazione di legge; omesso esame di fatti; travisamento della prova; erronea valutazione delle risultanze istruttorie; critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. 2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 2043, 2048, 2050, I ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe esaminato le ulteriori ipotesi di responsabilità prospettate nei gradi di merito, e cioè quelle fondate sugli artt. 2051, 2043 e 1218 c.c., oltre a quella di cui all’art. 2048 c.c.

La censura viene formalmente proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., ma nella parte argomentativa assume anche la natura di denuncia di omessa pronuncia, richiamando l’art. 112 c.p.c. I ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla doglianza secondo cui non si stava svolgendo una vera competizione sportiva; l’attività non si teneva in palestra; il cortile non sarebbe stato idoneo; l’insegnante avrebbe dovuto prevedere e prevenire l’evento; l’amministrazione non avrebbe assolto all’onere della prova liberatoria. Il motivo riproduce ampi brani dell’atto d’appello, del giudizio di primo grado e di precedenti giurisprudenziali. La sua tesi centrale è che, una volta provato il verificarsi dell’infortunio durante l’orario scolastico, sarebbe spettato alla scuola dimostrare in modo particolarmente rigoroso l’adempimento dell’obbligo di vigilanza e l’imprevedibilità dell’evento. 3.- Questi primi due motivi hanno connessione logica e possono essere esaminati insieme.

Essi sono in parte infondati, ed in parte inammissibili. 3.1.- Quanto ai profili di inammissibilità.

L’art. 366 c.p.c. impone, a pena di inammissibilità la chiara esposizione dei fatti essenziali; la chiara e sintetica esposizione dei motivi; l’indicazione delle norme di diritto; la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti sui quali ciascun motivo si fonda, con illustrazione del loro contenuto rilevante (art. 366 c.p.c.).

Il ricorso presenta invece contiene una ricostruzione molto estesa e ripetitiva della vicenda; riproduce ampi brani di sentenze e atti di merito – incorrendo nell’assemblaggio -; mescola nel medesimo motivo violazione di legge, omesso esame, travisamento della prova e critica alla valutazione probatoria; non sempre distingue quale specifica statuizione della sentenza sarebbe in contrasto con quale norma; prospetta una diversa dinamica del fatto senza indicare con precisione, per ciascuna censura, il documento o l’atto da cui tale dinamica risulterebbe; richiama gli atti del giudizio d’appello e del primo grado senza una localizzazione sempre puntuale e funzionale alla verifica della censura.

Deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione dei fatti e dei motivi si trasformi in una commistione di riproduzioni documentali, valutazioni di parte e frammenti delle decisioni di merito, lasciando alla Corte il compito di ricostruire la censura (Cass. ord. n. 18857/2024; e v. pure, specificamente sull’assemblaggio, Cass. ord. 33353/2023). Inoltre, entrambi i motivi contengono censura di omesso esame, commista alle altre censure, come si è già rilevato.

Il ricorso è stato notificato nel settembre 2024, quindi dopo l’entrata in vigore della disciplina che, in caso di conferma della decisione di primo grado per le medesime ragioni attinenti agli stessi fatti, esclude la proponibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (art. Nel caso concreto il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo l’evento fortuito e non imputabile alla scuola; il Tribunale ha confermato il rigetto; la sentenza d’appello ha nuovamente valorizzato l’imprevedibilità, la non evitabilità, la presenza dell’insegnante e l’assenza di attrezzature pericolose.

Le censure non indicano in modo adeguato ragioni di fatto realmente diverse poste alla base della sentenza di primo grado e di quella d’appello: contestano soprattutto il modo in cui i giudici hanno valutato la relazione dell’insegnante, la testimonianza e la dinamica dell’incidente. La censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. risulta pertanto inammissibile. La doppia conforme ricorre non soltanto quando le due sentenze siano identiche, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo, eventualmente integrato da ulteriori argomenti del giudice 3.2.- Ad ogni modo, i motivi possono ritenersi infondati per le seguenti ragioni.

Nel caso in esame, per come ricostruito dalla sentenza impugnata, la minore avrebbe subito un danno a sé stessa durante l’attività scolastica. La fattispecie deve pertanto essere ricondotta, in linea generale, alla responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel caso di danno arrecato dall’alunno a sé stesso, il rapporto con la scuola ha natura contrattuale; la scuola assume un obbligo di protezione e vigilanza e deve dimostrare che l’evento è dipeso da una causa non imputabile. La presunzione di cui all’art. 2048 c.c. riguarda invece il danno cagionato dall’allievo a un terzo (Sez. Un. n. Il principio è stato ribadito da pronunce successive, per cui l’istituto deve provare il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza o l’impossibilità dell’adempimento per causa non imputabile, mentre l’attore deve dimostrare il nesso causale tra il fatto verificatosi e il danno (Cass. n. 2114/2024). Ne deriva che il ricorso non può fondarsi semplicemente sull’affermazione che l’infortunio è avvenuto durante l’orario scolastico. Occorre individuare condotta inadempiente della scuola dell’insegnante e il rapporto causale tra tale condotta e il danno. Inoltre, si è esclusa la responsabilità della scuola in un caso nel quale un alunno si era infortunato durante una partita, quando l’attività era ordinaria, l’insegnante era presente, il campo era idoneo e l’evento si era verificato in modo repentino e non evitabile (Cass. ord. n. 9983/2019).

Nel caso esaminato dalla sentenza qui impugnata, tali elementi sono stati ritenuti provati attraverso la relazione del docente e la testimonianza resa in giudizio.

Ciò premesso, le censure contenute nel primo motivo mirano ad ottenere una diversa valutazione dei fatti, piuttosto che a censurare una violazione di legge. I ricorrenti non sembrano individuare una specifica affermazione in diritto del Tribunale che si ponga in contrasto con l’art. 1218 c.c.; contestano piuttosto il risultato dell’accertamento, sostenendo che la scuola non avrebbe provato l’adempimento, l’attività sarebbe stata svolta in luogo inidoneo, la dinamica sarebbe stata diversa da quella ritenuta dal Tribunale e il docente avrebbe dovuto impedire l’evento.

Si tratta, in larga parte, di critiche alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto, non di una denuncia di violazione della regola giuridica applicata.

La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato la questione centrale: ha riconosciuto l’obbligo di vigilanza e ha ritenuto raggiunta la prova dell’adempimento e della non imputabilità dell’evento. Per superare tale ratio sarebbe stato necessario dimostrare che il Tribunale avesse applicato un criterio giuridico errato, non limitarsi a sostenere che le prove avrebbero dovuto essere valutate diversamente.

Il primo motivo appare pertanto inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione del materiale probatorio, e infondato nella parte in cui denuncia una violazione degli artt. 2043, 2048 e 2050 c.c.

Quanto all’art. 2050 c.c., i ricorrenti non dispiegano adeguatamente perché l’attività scolastica descritta dovesse essere considerata attività pericolosa in senso tecnico. Il semplice svolgimento di esercizi o giochi con il pallone durante l’ora di educazione fisica non determina, di per sé, l’applicazione Inoltre la censura, contenuta nel secondo motivo, di omessa pronuncia è infondata in quanto, da un lato, il Tribunale ha espressamente affrontato la qualificazione giuridica della domanda e ha ritenuto applicabile l’art. 1218 c.c. – non vi è quindi una vera omissione di pronuncia sulla responsabilità contrattuale -; dall’altro lato, ha affermato che, anche alla luce degli elementi fattuali allegati, la scuola aveva assolto l’onere di dimostrare l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’evento. La ratio decidendi non risiedeva dunque nel mancato esame astratto degli artt. 2043, 2050 o 2051 c.c., ma nel difetto di prova di una condotta colposa o inadempiente concretamente causativa del danno.

La censura ex art. 112 c.p.c. avrebbe richiesto di indicare una domanda o un’eccezione ritualmente proposta, autonoma e decisiva, sulla quale il giudice d’appello non avesse pronunciato. I ricorrenti, invece, tendono a identificare l’omessa pronuncia con il mancato accoglimento della loro prospettazione difensiva attorea.

La sentenza ha inoltre preso posizione sul dato ritenuto decisivo: l’evento si era verificato durante l’attività scolastica, ma era stato ritenuto repentino, imprevedibile e non prevenibile. Il fatto che il giudice non abbia condiviso la qualificazione prospettata dagli appellanti, attuali ricorrenti, non integra omessa pronuncia.

Del tutto irrilevante è poi la questione se la partita fosse di pallavolo o di pallacanestro e se svolta in luogo non idoneo anziché in palestra: ciò in quanto la sentenza d’appello è basata esclusivamente sull’esistenza di una partita di pallavolo. Il giudice del gravame ha precisato che il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado alla partita di pallavolo non incideva sulla correttezza della decisione, perché la rivalutazione complessiva dell’istruttoria aveva comunque dimostrato l’imprevedibilità e la non evitabilità dell’evento. Il giudice d’appello ha quindi superato l’eventuale imprecisione terminologica del primo giudice, fondando la decisione sulla relazione dell’insegnante e sulla deposizione testimoniale. 3.3.- In conclusione, la responsabilità dell’istituto per il danno che l’alunno cagiona a se stesso, durante una pratica sportiva, presuppone che, da un lato, quel danno sia la concretizzazione di un rischio anomalo, cioè non connesso normalmente allo sport praticato; per altro lato, che non sia imprevedibile o inevitabile. La prova della imprevedibilità grava sul convenuto, essendo prova liberatoria nella responsabilità contrattuale – cui il caso del danno a se stesso è riconducibile -, ma il giudizio relativo all’esistenza di tale prova è un giudizio fattuale, che non può essere censurato in sede di legittimità se non per difetto radicale di motivazione.

4.1. – Il terzo motivo censura la condanna alle spese del grado d’appello. I ricorrenti sostengono che vi sarebbe stata soccombenza reciproca, perché il Tribunale aveva rigettato alcune eccezioni o richieste formulate dagli appellati, tra cui l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la domanda subordinata proposta dal Ministero e dall’Istituto e ulteriori richieste difensive. Da ciò i ricorrenti fanno discendere la necessità di compensare le spese processuali. 4.2.- Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello ha rigettato integralmente l’impugnazione dei genitori, confermando il rigetto della domanda risarcitoria. Il principio generale è quello per cui la parte integralmente soccombente deve sopportare le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, dichiarato inammissibile una domanda subordinata proposta dagli appellati e non accolto tutte le difese delle parti appellate non determina, di per sé, soccombenza reciproca.

La soccombenza reciproca richiede normalmente una pluralità di domande contrapposte oppure l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta. Il rigetto della domanda principale degli appellanti rende questi ultimi integralmente soccombenti rispetto all’oggetto sostanziale della controversia. Ed invero, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta è totalmente vittoriosa, anche se siano state disattese alcune eccezioni processuali o di merito formulate dalla parte vittoriosa (Cass. ord. n. 18549/2024) o sia stata proposta da quest’ultima domanda riconvenzionale condizionata, la quale dunque, in concreto, non “scende in campo” nella cognizione richiesta al giudice.

La compensazione, inoltre, è una facoltà derogatoria rispetto al principio della soccombenza e presuppone una delle condizioni previste dall’art. 92 c.p.c., tra cui la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, Nel caso in esame, il ricorso non indica una situazione riconducibile a tali presupposti.

5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza, in solido per il comune interesse dei due ricorrenti, che infatti hanno agito insieme.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 950 per compensi ed euro 200 per gli esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione in data

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2048 c.c.

Tutte le 12 sentenze sull'art. 2048 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *