Limiti alla donazione del beneficiario di amministrazione di sostegno (Cass. pen. Sez. 2 n. 18125 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revisione è inammissibile quando il motivo si fondi su una sentenza della Corte costituzionale che, come la n. 114 del 2019, non introduce un nuovo elemento di prova, ma si limita a chiarire la portata dell’art. 774 cod. civ. in relazione alla capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno. Tale capacità è conservata solo se il giudice tutelare non abbia disposto, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., l’estensione del divieto di cui all’art. 774 cod. civ. La mancata richiesta dell’autorizzazione del giudice tutelare, imposta dal decreto di nomina per gli atti di disposizione del patrimonio, rende irrilevante la predetta pronuncia, non potendosi configurare violazione del divieto di donazione in assenza di una condotta autorizzata.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di peculato con sentenza divenuta irrevocabile, aveva proposto istanza di revisione dinanzi alla Corte di appello di Brescia. L’istanza si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2019, ritenuta idonea a superare il giudicato in quanto, ad avviso dell’istante, avrebbe escluso il divieto di donazione per i beneficiari di amministrazione di sostegno. La Corte di appello dichiarava inammissibile l’istanza, condannando l’istante al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato e aspecifico il primo motivo. L’ordinanza impugnata aveva correttamente valorizzato la violazione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, che subordinava gli atti di disposizione del patrimonio alla doppia assistenza dell’amministratore e all’autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di amministrazione straordinaria. Tale autorizzazione, secondo quanto emerso nel giudizio di merito, non era mai stata richiesta dall’imputato.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2019 non incide sulla fattispecie concreta. La Consulta ha affermato che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, ma solo in assenza di una specifica limitazione disposta dal giudice tutelare. Nel caso di specie, il decreto di nomina aveva già imposto un regime autorizzativo stringente, rendendo il quadro normativo non sovrapponibile a quello esaminato dal giudice delle leggi. La mancata richiesta di autorizzazione, non oggetto di puntuale critica nel ricorso, ha privato di ogni rilievo la pronuncia costituzionale.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la determinazione del quantum della condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende, operata dalla Corte di appello in prossimità del massimo edittale, è stata giudicata immune da vizi logici, trattandosi di valutazione ancorata ai motivi posti a sostegno della richiesta di revisione. La conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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