Inammissibile il ricorso che non si confronta con la sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 9049 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e aspecificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già proposti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che li abbia esaminati e disattesi. Il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza impugnata presenti argomentazioni illogiche o contraddittorie, restando estranea al giudizio di legittimità la rivalutazione degli elementi di fatto, quale la pretesa contestualità tra la detenzione e il porto della medesima arma.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 ottobre 2024, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, accertati il 19 gennaio 2024. La Corte territoriale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva ravvisato il concorso materiale tra la detenzione e il porto della medesima arma.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: egli aveva fornito la prova della contestualità delle due condotte e i giudici di appello avrebbero ritenuto insufficienti le sue dichiarazioni senza valutarle insieme agli altri elementi raccolti, come le modalità di custodia della pistola.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Il motivo, osserva la Corte, si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che li ha esaminati e li ha ritenuti infondati con motivazione congrua e non illogica.

Il punto centrale riguarda l’assunta contestualità tra l’inizio della detenzione della pistola e il suo porto. La Corte rileva che tale affermazione non è plausibile e che il ricorrente non ne ha consentito alcuna verifica: ha omesso di indicare l’identità del venditore dell’arma, l’attività che svolgerebbe nelle diverse città dichiarate e i reali motivi del suo spostamento su Milano.

Neppure le modalità di occultamento della pistola, come descritte nella sentenza, forniscono indicazioni utili a sostegno della dedotta contestualità. La Corte territoriale si è quindi conformata al principio già affermato da Sez. I n. 27343 del 04.03.2021, Rv. 281668, richiamato nella stessa sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, la Corte ha inoltre disposto il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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