Consegna al portiere ex art. 157 c.p.p. esclude incolpevole ignoranza (Cass. pen. Sez. 2 n. 452 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione in termini per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., postula la prova dell’incolpevole mancata conoscenza della pendenza del processo. Tale prova è esclusa quando la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata eseguita, con le forme dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile in cui l’imputato ha dichiarato domicilio e la successiva raccomandata informativa sia stata ritirata da soggetto la cui qualità risulti espressamente attestata. La conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiarato assente nel giudizio di primo grado, chiedeva alla Corte di appello la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. A sostegno della domanda deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione, contestando la consegna dell’atto ad un soggetto non identificato e la mancata attestazione, sulla relata dell’ufficiale giudiziario, della qualità di “incaricato addetto alla ricezione atti” in capo al ricevente.
La Corte territoriale rigettava l’istanza, ritenendo che la notifica fosse avvenuta nel luogo di domicilio dichiarato e consegnata al portiere dello stabile, con la successiva raccomandata informativa. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 170 e 171 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, insistendo sulla nullità assoluta della vocatio in iudicium per l’inesistenza di una valida relazione tra il messo notificatore e il soggetto che aveva ricevuto l’atto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo il percorso argomentativo del giudice di merito. Il thema decidendum non verteva sulla nullità della notifica, ma sulla sussistenza dei presupposti per la restituzione in termini, che richiede la prova dell’incolpevole mancata conoscenza del processo e della impossibilità di proporre impugnazione nei termini senza colpa.
La documentazione allegata alla richiesta di restituzione, visionata dalla Cassazione, ha consentito di escludere che la notifica del decreto di citazione sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte dalla legge. La relata del 14/07/2015 attestava espressamente che il plico era stato consegnato, per la precaria assenza del destinatario, nelle mani di soggetto precisamente identificato nella qualità di portiere dello stabile. A tale consegna era seguita la rituale raccomandata di avviso di avvenuto recapito, ai sensi dell’art. 157, comma 3, cod. proc. pen., ritirata da un soggetto la cui qualità risultava nuovamente indicata.
La Corte ha precisato che il messo notificatore aveva proceduto secondo le modalità prescritte dall’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., che menziona espressamente il portiere quale soggetto abilitato a ricevere l’atto in caso di assenza del destinatario, in ragione della relazione tra costui e i soggetti dimoranti nello stabile alla cui custodia è preposto. La circostanza che la relata non contenesse la dicitura “incaricato addetto alla ricezione atti” è stata ritenuta irrilevante, poiché la qualità di portiere del ricevente risultava espressamente attestata e le relative spunte erano apposte.
L’istante non aveva inoltre allegato alcun elemento concreto dal quale desumere che il plico o la successiva cartolina non fossero stati messi a sua disposizione dal portiere ricevente, restando quindi priva di supporto la dedotta inidoneità della notifica a determinare l’effettiva conoscenza del processo. La Corte ha pertanto confermato l’ordinanza impugnata e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 170 c.p.p. – Notificazioni col mezzo della posta
- Art. 171 c.p.p. – Nullità delle notificazioni
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso