Inammissibile il ricorso se non impugnate tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 14839 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse, o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni fatte oggetto di doglianza. Queste ultime, in ragione dell’intervenuta definitività delle altre, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione impugnata. La censura che si risolva in una richiesta di revisione del giudizio di fatto non è ammessa in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dalla dichiarazione di fallimento di una società di costruzioni, emessa dal Tribunale su istanza del pubblico ministero, dopo che era stata decretata l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo per il ravvisato deficit informativo non colmato dalla relazione dell’attestatore. La società propose reclamo avverso la sentenza dichiarativa ai sensi dell’art. 18 l. fall., ma la Corte d’Appello respinse l’impugnazione.
La corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto consentito al curatore illustrare in sede di reclamo nuovi profili di inammissibilità del concordato, diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di primo grado, e aveva confermato il deficit informativo in ordine al credito vantato da una creditrice. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre il Fallimento e il Procuratore Generale non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, con cui la ricorrente contestava la sussistenza del ritenuto deficit informativo. La censura è stata giudicata inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato essa si risolveva in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; dall’altro forniva solo con il ricorso per cassazione delucidazioni circa il preciso ammontare della posizione creditoria, mai esposto nei gradi di merito.
La Corte ha poi rilevato che la corte d’Appello, dopo aver riportato la motivazione del tribunale, aveva accertato che i due documenti menzionati nell’attestazione e prodotti solo in reclamo, lungi dal colmare il deficit informativo, non facevano che confermarlo. In particolare, dal verbale richiamato non risultava affatto che le maggiori pretese della creditrice fossero oggetto di contestazione.
L’esito infausto di tale censura ha reso vana la disamina del primo motivo, relativo alla lesione del diritto di difesa per la mancata concessione di un congruo termine a replica. La Corte ha precisato che l’eventuale violazione del contraddittorio avrebbe potuto astrattamente configurarsi solo con riferimento agli ulteriori profili di inammissibilità introdotti con la memoria del Fallimento, ma non rispetto al thema decidendum del deficit informativo, ampiamente trattato nel giudizio di primo grado.
Quanto alla dedotta nullità del procedimento per il mancato rispetto del termine di costituzione delle altre parti, la Corte ha evidenziato che la causa rientrava tra quelle per cui, ai sensi dell’art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020, era prevista la trattazione cartolare, con avviso alle parti della facoltà di depositare note conclusive e di replica. La curatela si è costituita e la reclamante ha depositato memorie difensive; la partecipazione al giudizio del curatore che ha spiegato difese nel merito ha quindi sanato il dedotto vizio, secondo il consolidato orientamento della Corte richiamato nella pronuncia.
Neanche il secondo e il terzo motivo hanno superato il vaglio di ammissibilità. Essi riguardavano gli ulteriori profili di inammissibilità della proposta concordataria che fondavano la decisione di secondo grado. Poiché tale decisione si reggeva su una pluralità di ragioni autonome, l’accertata inammissibilità delle censure mosse a una di esse ha determinato, per sopravvenuto difetto di interesse, l’inammissibilità delle doglianze relative alle altre. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
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