Controlli esterni di appropriatezza e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 1011 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Esse si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sull’attività esercitata e pongono in discussione un accertamento tecnico, non una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Non viene pertanto in questione l’esercizio di una potestà pubblicistica e non è configurabile un controllo di legittimità dell’azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio. Il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una casa di cura privata, autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per medicina generale, radiodiagnostica e laboratorio analisi, impugna la nota con cui la ASL territoriale, richiamata una nota regionale recante il riepilogo degli esiti del controllo analitico sulle cartelle cliniche per gli anni 2009-2015, le comunica che l’importo da recuperare, pari a € 97.773,00, sarà decurtato sulla prossima fattura posta in liquidazione.
La struttura deduce la violazione dei diritti partecipativi, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità dei presupposti e l’illegittima applicazione del DCA n. 58/2009 con effetti retroattivi, non essendo chiaro il criterio di determinazione della sanzione. La ASL eccepisce la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la struttura già corrisposto la somma. La ricorrente insiste per la giurisdizione amministrativa e per il perdurante interesse al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL. Con il gravame la ricorrente intende mettere in discussione l’esito dei controlli esterni di appropriatezza eseguiti per l’anno 2009, senza aver a suo tempo impugnato gli atti con cui la ASL le aveva comunicato detti esiti e richiesto l’emissione della relativa nota di credito per la medesima somma.
Il Tribunale richiama il principio enunciato in fattispecie affini, ove si è rilevato che il petitum azionato si incentra sulla dedotta non spettanza delle somme pretese dalla ASL, così che non viene in questione l’esercizio di una potestà pubblicistica discrezionale, ma soltanto la quantificazione in termini economici delle prestazioni lecitamente rese nel quadro del rapporto concessorio instaurato con l’amministrazione.
La giurisprudenza richiamata, Cass. civ., sez. un., n. 1602 del 2022, afferma che le controversie relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni dei soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non facendo parte del thema decidendum alcun profilo legato all’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali. Tali controversie si collocano a valle del rapporto concessorio, hanno ad oggetto solo gli esiti del controllo sull’attività esercitata e pongono in discussione un accertamento tecnico, non una valutazione discrezionale.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Nota della Redazione
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