Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up-front indennizzo oltre soglia (ABF Collegio di Roma n. 3392 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, secondo l’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE data dalla sentenza Lexitor. Le parti possono differenziare il rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring solo con un criterio comprensibile, quantificabile e proporzionato; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c.. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo prova contraria del consumatore; se invece supera l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, l’addebito è illegittimo e le somme vanno restituite integralmente. Le spese di assistenza professionale non sono rimborsabili quando la domanda si fonda su semplici conteggi aritmetici.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 50 su 120. Chiedeva la ripetizione degli oneri già versati, pari a € 1.135,00, della penale di estinzione anticipata di € 260,71 e delle spese legali di € 200,00.
L’intermediario si opponeva richiamando l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, che consente di indicare al consumatore i costi non rimborsabili, e invocava il legittimo affidamento degli intermediari sulla distinzione tra costi up-front e recurring. Richiamava inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria), secondo cui la norma europea non osta a una disciplina nazionale che limiti la riduzione agli interessi e ai costi dipendenti dalla durata. Insisteva per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La fattispecie è regolata dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. La sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, ha stabilito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 26525 del 2019, ha chiarito che tale principio si applica anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza.
Il Collegio ricorda poi le vicende normative successive. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73/2021, entrato in vigore il 26 maggio 2021, con disposizioni intertemporali per i contratti anteriori. Tali disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263, e l’art. 27 del decreto-legge n. 104/2023 ha nuovamente disciplinato la materia. Poiché il contratto in esame è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, la controversia resta regolata dall’art. 125-sexies t.u.b. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010.
Quanto al criterio di rimborso, il Collegio richiama la decisione n. 26525/2019: le parti possono declinare il rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai costi recurring, purché il criterio sia comprensibile, quantificabile e proporzionato. In mancanza di una clausola siffatta, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Il Collegio segue l’orientamento della decisione n. 9052 del 2021, che ha ritenuto valido il criterio di rimborso delle commissioni a favore dell’intermediario finanziatore e ha qualificato le commissioni di distribuzione come costi up-front.
Applicando tali principi, e considerando l’estinzione avvenuta a giugno 2025 alla rata n. 50/120, il Collegio quantifica in € 87,38 la somma dovuta a titolo di riduzione dei costi, al netto di quanto già riconosciuto. Sulla commissione di estinzione anticipata richiama le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021: l’equo indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria, e l'”importo rimborsato in anticipo” è pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Poiché la durata residua superava un anno e il debito eccedeva € 10.000, non operano le esclusioni dell’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b. Dal conteggio estintivo l’importo rimborsato in anticipo risulta di € 24.506,54, sicché l’indennizzo applicato supera l’1% di tale importo: l’addebito è illegittimo e le somme vanno restituite integralmente.
Nulla è invece dovuto per le spese legali, perché il ricorso poteva essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, senza atteggiamento ostruzionistico dell’intermediario. Il Collegio accoglie quindi nei termini indicati, con interessi legali dalla richiesta al saldo, e dispone il pagamento di euro 348,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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