Patrocinio a spese dello Stato e presunzione di abbienza per i condannati (Cass. pen. Sez. IV n. 34458 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento della soglia reddituale prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 per i soggetti condannati per gravissimi reati ha natura relativa e non assoluta. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria, ma questa deve consistere nell’allegazione di concreti elementi di fatto, specifici, attuali e completi, dai quali desumere in modo chiaro e univoco l’effettiva condizione di non abbienza. Non assolvono a tale onere l’autocertificazione, la mera certificazione reddituale, l’assenza di intestazione di beni e i precedenti provvedimenti di ammissione al beneficio resi in altri procedimenti, privi di efficacia vincolante. Avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra il difetto assoluto di motivazione, ma non la mera incongruità o i vizi della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già condannato per reati di criminalità organizzata e sottoposto al regime detentivo speciale, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva respinto l’istanza e, successivamente, rigettato l’opposizione proposta dall’interessato.
Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma sesto, Cost. e 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Si lamentava la carenza assoluta di motivazione, l’omesso esame delle censure e la valorizzazione di massime di esperienza in luogo dell’esame degli elementi documentali. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato processuale: ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge. In tale nozione rientra il difetto assoluto di motivazione, non la sua mera incongruità né i vizi che non rendano incomprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato della sezione (Sez. IV n. 36692 del 2025, Sez. IV n. 22637 del 2017, Sez. IV n. 11771 del 2016).
Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 introduce una presunzione legale relativa di superamento della soglia reddituale per i condannati per determinati reati, tra cui quelli di criminalità organizzata. Il meccanismo comporta una inversione dell’onere della prova: grava sul richiedente dimostrare l’effettiva condizione di incapienza, secondo criteri di particolare rigore, conformemente alla lettura offerta dalla Corte cost. n. 139 del 2010.
Ne deriva che la prova contraria deve essere specifica, attuale e completa e non può fondarsi su dati meramente storici o su precedenti provvedimenti favorevoli, privi di efficacia vincolante. In assenza di adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, non sussiste alcun obbligo del giudice di valutare lo stato di indigenza né di svolgere accertamenti d’ufficio (in termini, Sez. IV n. 30055 del 2022, Sez. IV n. 21230 del 2012, Sez. IV n. 18684 del 2018).
La Corte si sofferma poi sul principio antielusivo, che si incardina sulla capacità contributiva ex art. 53 Cost. e sull’art. 24, comma terzo, Cost., in attuazione del quale l’art. 98 cod. proc. pen. disciplina il patrocinio dei non abbienti, richiamando le Sezioni Unite n. 6591 del 2009. A nulla rileva la pendenza di procedimenti amministrativi o tributari, dovendo il giudice penale condurre in piena autonomia l’accertamento del reddito.
Quanto al caso concreto, il Tribunale non ha fondato la decisione su una presunzione derivante dall’assoggettamento al regime dell’art. 41-bis ord. pen., ma ha evidenziato il ruolo apicale del ricorrente e la persistenza della sua operatività nonostante arresti e condanne. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.