Patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31077 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e prende atto della rinunzia agli altri motivi limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati. In tale modulo definitorio non sussiste alcun dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per la radicale diversità tra l’applicazione della pena su richiesta delle parti e il patteggiamento in appello. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che investa questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per reati di furto in abitazione. In appello la Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre a euro 420,00 di multa.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione sulle cause del mancato proscioglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché propone un motivo non consentito dalla legge, alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri; se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, le parti ne indicano al giudice il quantum concordato.

In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello, il Collegio ha ritenuto nuovamente applicabile il principio già elaborato nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92: il giudice che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi limita la cognizione a quelli non rinunciati. Il riferimento è alle Sez. V n. 29243 del 2018 e Sez. V n. 15505 del 2018, richiamate a sostegno dell’indirizzo.

La Corte ha escluso un dovere di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in ragione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello in esame, già disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. Sul punto sono richiamate anche Sez. V n. 3391 del 2009 e Sez. VI n. 35108 del 2003.

Ne consegue che è inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Al ricorrente è quindi precluso contestare il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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