Furto in abitazione e non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 32750 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di c.d. doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente. È inammissibile il ricorso che, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, investa in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile al furto in abitazione per superamento dei limiti edittali minimi, né nella formulazione antecedente la c.d. riforma Cartabia né in quella successiva.

Il Fatto

La ricorrente è stata ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Ancona ne hanno affermato la penale responsabilità con motivazione ritenuta congrua ed esente da vizi logici.

Avverso la sentenza di appello del 10.12.2024 la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’insussistenza del reato e la carenza di prova sulla ascrivibilità del fatto; il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con erronea applicazione degli artt. 163 e 133 cod. pen.; la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla giurisprudenza pacifica in materia di doppia conforme: quando la responsabilità è affermata tanto in primo grado quanto in appello, le due decisioni costituiscono un insieme unitario, una sola entità logico-giuridica, che si integra vicendevolmente ai fini del controllo sulla congruità della motivazione. Il Collegio richiama al riguardo una serie di precedenti consolidati, tra cui Sez. 1 n. 1309 del 1994, Sez. 3 n. 4700 del 1994, Sez. 2 n. 5112 del 1994, Sez. 2 n. 11220 del 1997 e Sez. 6 n. 224079 del 2003.

Su questa base la Corte esamina il primo motivo. Le doglianze difensive, dietro l’apparente prospettazione di un vizio di legittimità, concernono in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio. Si tratta di profili rimessi alla esclusiva competenza del giudice di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, su condivisibili massime di esperienza e convergente con quella del Tribunale.

Quanto al secondo motivo, concernente il diniego della sospensione condizionale, la Corte rileva che la motivazione non presenta alcun vizio riconducibile all’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Il giudice di merito ha fondato la valutazione prognostica negativa sull’esistenza di un precedente di natura specifica e sulla reiterazione delle condotte. La decisione si appalesa scevra da aporie logiche e rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nei precedenti Sez. 3 n. 6641 del 2009, Sez. 3 n. 9915 del 2009 e Sez. 4 n. 9540 del 1993.

Il terzo motivo è dichiarato destituito di fondamento. L’invocata causa di non punibilità non è applicabile al caso concreto in ragione della cornice edittale del furto in abitazione, che supera i limiti minimi previsti dalla norma, sia nella formulazione antecedente la c.d. riforma Cartabia sia in quella successiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *