Rinvio pregiudiziale sulla competenza territoriale: obbligo di motivazione sulla serietà della questione (Cass. pen. Sez. III n. 25473 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza per territorio, disciplinato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., ha funzione strumentale di prevenire l’ingresso al sistema dei conflitti di competenza. Il giudice procedente può, e non deve, disporlo, ma se vi ricorre è tenuto a motivare la scelta e a prendere esplicita posizione sulle eccezioni delle parti. L’ordinanza di rimessione è provvedimento motivato a pena di nullità ex art. 125 cod. proc. pen. e deve contenere una delibazione di non manifesta infondatezza della questione, prospettandone l’impossibilità di soluzione con gli ordinari strumenti interpretativi. La “serietà” della questione è requisito implicito della fattispecie: la discrezionalità del giudice è vincolata a tale requisito. Il rinvio è consentito solo se il giudice ravvisi la propria competenza; diversamente, deve pronunciare sentenza di incompetenza.

Il Fatto

Il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini, ritenendo sussistenti margini di dubbio sulla propria competenza per territorio, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la questione pregiudiziale concernente l’incompetenza territoriale, prospettando la competenza di altro Tribunale. L’eccezione era stata sollevata dalla difesa degli imputati all’udienza del 06.10.2025, con indicazione in subordine di un ulteriore foro; il Pubblico ministero aveva chiesto il rigetto, sostenendo la competenza del giudice procedente per tutti i reati contestati.

Il quesito riguardava il coordinamento tra gli artt. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen. La difesa ha poi investito la Corte del tema dell’ammissibilità del rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fisionomia del nuovo istituto. L’art. 24-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice procedente un potere discrezionale di valutare la meritevolezza della richiesta e l’opportunità del rinvio. Se sceglie di utilizzarlo, deve motivare le ragioni della scelta e assumere posizione esplicita sull’eccezione. L’ordinanza, alla luce dell’art. 125 cod. proc. pen., è motivata a pena di nullità.

La “serietà” della questione costituisce il requisito implicito della fattispecie, secondo la linea indicata dalla relazione finale della Commissione Lattanzi, che ha suggerito di responsabilizzare il giudice di merito orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”. La discrezionalità è quindi vincolata a tale requisito, tanto nell’ipotesi di richiesta di parte quanto in quella di rimessione d’ufficio.

Il giudice deve compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e prospettare l’impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti normativi, come affermato da Sez. 1 n. 46466 del 22.09.2023, Sez. 5 n. 43304 del 07.07.2023, Sez. 6 n. 31809 del 10.05.2023 e Sez. 6 n. 20612 del 12.04.2023. La ratio dell’istituto impone che il rinvio sia consentito solo quando il giudice ravvisi la propria competenza; in caso contrario deve pronunciare sentenza di incompetenza, altrimenti l’istituto assumerebbe funzione esplorativa o di delega del merito alla legittimità, come precisato da Sez. 3 n. 11400 del 14.12.2023 e Sez. 4 n. 46181 del 25.10.2023.

Nel caso concreto l’ordinanza non descrive la questione sottoposta dalle parti né opera la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza, non ponendo alcun ragionevole dubbio interpretativo non risolvibile con gli ordinari strumenti processuali. Il rinvio pregiudiziale è pertanto inammissibile e gli atti vanno restituiti al giudice procedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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