L’interesse ad agire del condomino e l’obbligo di allegazione del registro di contabilità (Cass. civ. Sez. 2 n. 7667 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire del condomino che impugna una delibera assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c. sussiste ove questi prospetti una lesione individuale di rilievo patrimoniale, correlata alla delibera stessa, evidenziando l’utilità concreta che potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda. Tale interesse non dipende dal valore economico della controversia e, nel caso di delibera di approvazione del rendiconto, si sostanzia anche nell’interesse alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili. La deliberazione di approvazione del rendiconto è contraria alla legge quando, dalla violazione dei criteri di redazione dettati dall’art. 1130-bis c.c., discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e la rappresentazione contabile, ovvero quando la documentazione non consenta al condomino la conoscenza concreta dei dati, imponendosi il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il Fatto
Alcuni condomini impugnavano la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, deducendo l’illegittimità del rendiconto ex art. 1130-bis c.c. per carenza del registro di contabilità e per vizi sostanziali della contabilità. Il Tribunale rigettava l’impugnazione, ritenendo la delibera valida e le eventuali irregolarità gestionali e contabili inidonee a inficiare la fedeltà del bilancio. La Corte d’appello rigettava il gravame, dichiarando la carenza dell’interesse ad agire degli appellanti per mancata dimostrazione di un interesse concreto e di un vantaggio effettivo alla caducazione della delibera. Avverso tale sentenza i condomini proponevano ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 100 c.p.c., l’omessa pronuncia sull’obbligo di allegazione della documentazione contabile e la violazione dell’art. 1130-bis c.c..
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 100 c.p.c., affermando che l’interesse del condomino ad impugnare la delibera assembleare si rinviene nell’interesse ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata, più conveniente alle proprie aspirazioni. Dal punto di vista processuale, tale interesse presuppone la prospettazione di una lesione individuale di rilievo patrimoniale, che riveli l’utilità concreta che potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda, come chiarito da Cass. n. 16654 del 14/06/2024, Cass. n. 9387 del 05/04/2023 e Cass. n. 9544 del 07/04/2023.
La Corte ha precisato che, nel caso di delibera di approvazione del rendiconto, all’interesse del condomino si aggiunge quello alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, come stabilito da Cass. n. 28257/2023. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano sin dal primo grado lamentato l’errata ripartizione delle spese e l’erroneità degli addebiti, illustrando così l’utilità concreta che avrebbero ricevuto dall’accoglimento della domanda. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale aveva basato la propria decisione sulla mancata prova del danno economico subito.
Quanto al merito della documentazione contabile, la Corte ha rammentato che l’art. 1130-bis c.c. impone che il rendiconto sia composto da un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione. Per la validità della delibera di approvazione non è necessaria una contabilità redatta con forme rigorose, essendo sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, ma la violazione dei criteri di redazione determina l’illegittimità della delibera quando ne derivi una divaricazione tra risultato effettivo e rappresentazione contabile, ovvero quando la documentazione non consenta la conoscenza concreta dei reali elementi contabili.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rilevando che la Corte d’appello, essendosi arrestata alla valutazione negativa dell’interesse ad agire, aveva omesso di valutare se la mancata allegazione del registro di contabilità e della nota esplicativa avesse impedito un’informazione contabile idonea a rendere intelligibili le voci di spesa, e ha rimesso la questione alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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