Revocazione confisca inesistente: restituzione quote al giudice esecuzione (Cass. pen. Sez. VI n. 34383 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della confisca di prevenzione disciplinata dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone l’esistenza di un decreto di confisca divenuto definitivo. Se il provvedimento ablativo è stato più volte annullato in sede di legittimità fino alla sua definitiva caducazione, i beni non sono stati confiscati e il rimedio revocatorio è inammissibile per difetto dei presupposti. La restituzione dei beni va allora richiesta al giudice dell’esecuzione, non alla corte di appello in sede di revocazione. Le censure sulla tardività dell’istanza e sulla pretermissione del novum restano assorbite dal rilievo preliminare sull’inesistenza del titolo ablatorio.

Il Fatto

Nel procedimento di prevenzione incardinato nei confronti di un terzo, il Tribunale di Prato aveva disposto la confisca delle quote di una società, intestate a due ricorrenti, unitamente a un immobile. La Corte di appello di Firenze aveva confermato il provvedimento, ma la confisca è stata oggetto di ripetuti annullamenti in sede di legittimità, fino all’annullamento senza rinvio che ne ha disposto la restituzione agli aventi diritto limitatamente all’immobile.

I due ricorrenti hanno proposto istanza di revocazione della confisca delle quote societarie davanti alla Corte di appello di Genova, che l’ha dichiarata inammissibile: le quote erano già state implicitamente revocate e la competenza sulla restituzione spettava al Tribunale di Prato quale giudice dell’esecuzione. La richiesta era inoltre tardiva. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, ma prima ricostruisce l’intera vicenda processuale del decreto di confisca. La confisca originaria risale al 2013 e ha riguardato le quote societarie intestate ai ricorrenti. Il provvedimento è stato confermato in appello, poi annullato con rinvio più volte dalla Cassazione, fino all’annullamento senza rinvio del 2018 che ha travolto anche il decreto del Tribunale di Prato limitatamente all’immobile.

Secondo la Corte, le doglianze dei ricorrenti sul rispetto del termine semestrale di decadenza e sull’asserita pretermissione del novum non sono decisive. Esse sono assorbite da un rilievo preliminare: nelle complesse vicende del provvedimento ablativo, più volte annullato fino alla definitiva caducazione, le quote della società intestate ai ricorrenti non sono state confiscate.

Da qui la conseguenza giuridica. L’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 postula un decreto di confisca di prevenzione divenuto definitivo. Se il titolo ablatorio non esiste, il rimedio revocatorio non è esperibile per difetto dei suoi stessi presupposti. La Corte conferma quindi la declaratoria di inammissibilità, valorizzando la qualificazione operata dalla Corte di appello di Genova.

La restituzione delle quote potrà essere richiesta al Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell’esecuzione, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato. La Corte rigetta, in tal modo, anche la censura di economia processuale, secondo cui la corte di appello avrebbe potuto disporre direttamente la restituzione.

I ricorrenti sono condannati, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Ciascuno è altresì tenuto a versare la somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per l’esonero indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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