Rinnovazione della citazione in appello e sanatoria ex tunc della nullità per omessa indicazione dell’udienza (Cass. civ. Sez. 2 n. 23490 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La citazione in appello che ometta l’indicazione della data di udienza di comparizione è nulla per vizio della vocatio in ius, ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., richiamato nel giudizio di gravame dall’art. 359 cod. proc. civ. La nullità è sanata con efficacia ex tunc dalla rinnovazione della notificazione dell’atto, con conseguente retrodatazione degli effetti processuali e sostanziali alla data della notificazione originaria. Ne deriva che, ove la prima notifica sia intervenuta nel termine per impugnare, la successiva rinnovazione dell’atto emendato dal vizio è tempestiva anche se effettuata dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., senza che trovi applicazione la disciplina dell’impugnazione sostitutiva di cui all’art. 358 cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, deducendo l’infondatezza della pretesa creditoria e proponendo, in via subordinata, domande di ripetizione di indebito e risarcitorie. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
La soccombente aveva proposto appello, ma la Corte territoriale ne aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività, ritenendo che solo il terzo atto di citazione, notificato oltre il termine breve, fosse idoneo a instaurare validamente il giudizio di gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il motivo di ricorso con cui l’appellante deduce la violazione dell’art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nonché dell’art. 358 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver qualificato la seconda notificazione come una nuova impugnazione sostitutiva della prima.
La Corte, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, osserva che la mancanza nell’atto di citazione degli elementi integranti la vocatio in ius non determina l’inammissibilità del gravame, ma deve essere sanata mediante la rinnovazione della citazione, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., con effetti sananti ex tunc.
Nel caso di specie, la prima notifica dell’atto di appello era tempestivamente intervenuta nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., sebbene l’atto fosse nullo per omessa indicazione della data di udienza. La parte aveva poi provveduto spontaneamente alla rinnovazione, con atto completo, notificato dopo la scadenza del termine per impugnare, senza attendere l’ordine di rinnovazione del giudice.
La Corte chiarisce che, in tale evenienza, non si configura una nuova e autonoma impugnazione, bensì una mera rinnovazione della citazione originaria, con conseguente sanatoria del vizio ed efficacia retroattiva. L’istituto di riferimento è quindi l’art. 164 cod. proc. civ., e non la disciplina dell’impugnazione sostitutiva di cui all’art. 358 cod. proc. civ., erroneamente applicata dal giudice d’appello.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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