L’intervento volontario dell’ente impositore nel processo tributario non richiede autorizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15837 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso contro l’agente della riscossione per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, l’ente creditore è il legittimato passivo sostanziale e non sussiste tra quest’ultimo e il concessionario un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne consegue che l’ente impositore, quale parte del rapporto tributario controverso ai sensi dell’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, può spiegare intervento volontario nel giudizio in corso anche quando non abbia ricevuto la litis denuntiatio da parte del concessionario, senza necessità di autorizzazione del giudice. L’intervento volontario soggiace comunque alle preclusioni istruttorie già formatesi al momento della costituzione, secondo l’art. 268, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa al mancato versamento dell’IVA per il terzo trimestre del 2018. Il ricorso veniva rigettato dal giudice di primo grado e l’appello dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la nullità del giudizio per essere stato ritenuto rituale l’intervento volontario dell’Agenzia delle entrate, intervenuta in causa solo a seguito della chiamata effettuata dall’agente della riscossione, senza che fosse intervenuta l’autorizzazione del giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo, con cui la ricorrente censurava la sentenza per avere ammesso l’intervento volontario dell’ente impositore nel processo tributario, ritenendo tale facoltà preclusa dalla disciplina della chiamata in causa di cui all’art. 39 d.lgs. n. 112/1999. La Corte chiarisce che tale disposizione impone al concessionario l’onere di chiamare in giudizio l’ente creditore solo nelle liti che non concernono esclusivamente gli atti esecutivi, ma non configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La chiamata in causa assume la natura di litis denuntiatio, preordinata a rendere edotto l’ente della pendenza della lite per consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente.
La Suprema Corte esclude che l’ente impositore possa intervenire solo se chiamato e non anche autonomamente. Trattandosi del titolare della pretesa tributaria, destinatario naturale dell’efficacia del giudicato anche in assenza di partecipazione al giudizio, la sua facoltà di intervento volontario non può essere condizionata all’adempimento dell’onere di denuncia da parte del concessionario. L’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, che ammette l’intervento dei soggetti parti del rapporto tributario controverso, va pertanto ritenuto applicabile anche all’ente impositore, la cui posizione di legittimato passivo sostanziale non è incompatibile con l’intervento volontario nel processo instaurato contro il solo agente della riscossione.
La Corte precisa inoltre che l’intervento volontario soggiace alle decadenze e preclusioni già formatesi al momento in cui viene spiegato, ma il divieto di nuove produzioni documentali o prove costituende opera solo sul piano probatorio e non coinvolge quello assertivo. Nel caso di specie, la corte territoriale si era correttamente attenuta a tali principi, avendo ritenuto legittimo l’intervento dell’Agenzia delle entrate, peraltro conseguito proprio alla denuntiatio litis da parte dell’agente della riscossione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene infondata la censura relativa alla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la difesa tramite l’Avvocatura erariale è obbligatoria solo nei casi riservati dalla convenzione, mentre al di fuori di tali ipotesi non è richiesta alcuna formalità per il patrocinio di avvocati esterni. Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili: il primo per difetto di specificità riguardo all’individuazione dei documenti decisivi prodotti tardivamente, il secondo per l’indistinta sovrapposizione dei vizi di motivazione apparente e di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché per carenza del requisito di autosufficienza.
Il ricorso è pertanto rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., quest’ultima dovuta in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati.
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Nota della Redazione
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