Ottemperanza al giudicato e dissesto cessato: il rientro in bonis supera l’inammissibilità (TAR Sicilia n. 1234 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto in costanza del dissesto finanziario dell’ente locale non è inammissibile ove, al momento della decisione, la procedura sia esaurita e il Comune sia rientrato in bonis. Venuta meno la competenza dell’organo straordinario di liquidazione e l’inibitoria delle azioni esecutive individuali, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito e il giudice può pronunciarsi sul merito. Una lettura rigida dell’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000, che imponesse sempre la declaratoria di inammissibilità, contrasterebbe con l’effettività della tutela e con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. La competenza dell’organo di liquidazione si radica sul fatto o atto di gestione quale momento genetico dell’obbligazione, anche se questa sorge in seguito come conseguenza diretta e immediata. Nel giudizio di ottemperanza accessorio sono solo le spese funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle di precetto o delle procedure esecutive.

Il Fatto

Il Tribunale civile aveva accolto la domanda risarcitoria degli attori contro il Comune, condannandolo al pagamento del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale e delle spese di lite. La sentenza, dichiarata esecutiva e notificata all’ente con la specifica di pagamento, era passata in giudicato. Decorsi i termini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.

Il Collegio ha dapprima disposto incombenti istruttori, poi ha rilevato possibili profili di parziale inammissibilità: una parte del credito appariva riferibile, quanto alla titolarità, ai genitori della ricorrente. Questi si sono costituiti dichiarando di voler cedere alla figlia le relative poste. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta il tema del dissesto finanziario: il giudizio è stato instaurato in costanza della procedura dichiarata nel 2016 e il debito rientrava nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, il Tribunale ribadisce che la competenza si radica sul fatto o atto di gestione: essendo il fatto illecito risalente al 2014, l’obbligazione rientrava in quella procedura. Tuttavia il rendiconto dell’organo di liquidazione è stato approvato solo nel gennaio 2025, con il conseguente rientro in bonis dell’ente.

Su questo snodo il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 7783 del 2021: una declaratoria di inammissibilità imposta sempre e comunque, anche quando la decisione intervenga dopo l’approvazione del rendiconto e il rientro in bonis, aggraverebbe l’interesse all’effettività della tutela e contrasterebbe con la ragionevole durata del processo. Venuta meno l’inibitoria delle azioni esecutive, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il credito; il giudice può quindi esaminare il merito.

Nel merito il ricorso è parzialmente accolto. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è documentata la notificazione del titolo. Sussiste l’obbligo di dare esecuzione alla condanna per il danno non patrimoniale. È invece infondata la pretesa relativa all’acconto per il CTU, non provato l’effettivo esborso.

È inammissibile la domanda sulle poste riferibili ai genitori: la cessione del credito, per l’orientamento richiamato (Cass. civ., sez. III, n. 9810 del 2024), ha natura consensuale e si perfeziona con il solo scambio del consenso, non documentato in atti. Quanto alle spese accessorie, sono dovute solo quelle funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo; non lo sono quelle di precetto o delle procedure esecutive, imputabili alla libera scelta del creditore (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1031 del 2024). Il Collegio ordina l’esecuzione entro novanta giorni e nomina commissario ad acta il segretario comunale per l’ulteriore inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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