Ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e condanna alla Cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. VII n. 36652 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga motivi manifestamente infondati è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità travolge, per connessione logica, il motivo che si fondi sulla pretesa fondatezza dei rilievi già respinti, come la richiesta di sospensione condizionale subordinata all’esito degli altri motivi. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non risulti provata l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il giudizio prognostico negativo, motivato sul punto, è autonomo titolo di rigetto della richiesta di sospensione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 dal Tribunale, con condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 gennaio 2026, in parziale riforma, ha revocato la confisca del denaro.

Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mancata riduzione della pena e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo e lo reputa manifestamente infondato. La motivazione della Corte di merito non si limita a negare la sussistenza di elementi positivi, ma prende posizione sull’asserita condotta collaborativa dell’imputato: questi ha fornito il codice di sblocco del telefono cellulare solo dopo la nomina di un perito da parte del giudice di primo grado, così evidenziando una condotta elusiva e non collaborativa.

Il giudice di merito ha altresì aggiunto che la collaborazione processuale non sarebbe stata dirimente, risultando evidente la prova della destinazione allo spaccio della sostanza. La motivazione è quindi ampia e analitica, e resiste al vizio dedotto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva parimenti la manifesta infondatezza. La congruità della pena è stata motivata in ragione del disvalore della condotta, desumibile dall’elevato quantitativo di sostanza e dal numero di dosi ricavabili (965 dosi singole), nonché dalla personalità dell’imputato. La motivazione è esente da aporie logiche.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza del secondo e, comunque, del giudizio prognostico negativo espresso nella sentenza impugnata. Il ricorso, manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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