Sospensione condizionale negata sulla base dei precedenti non definitivi (Cass. pen. Sez. VII n. 36659 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente e comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo sulla futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi. Il diniego del beneficio è pertanto legittimo quando si fonda su una precedente condanna a pena sospesa e su un precedente penale per un reato della stessa natura, elementi ritenuti ostativi al giudizio prognostico positivo. Il ricorso che ne contesti la mancata concessione è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, in data 14 novembre 2025, ha confermato la sentenza del locale Tribunale. Quest’ultimo lo aveva ritenuto colpevole del reato di art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e applicando la diminuente prevista per il rito.

La condanna era alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi otto. Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 163 e ss. cod. pen., censurando la mancata concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione giuridica relativa ai presupposti del giudizio prognostico che fonda il diniego del beneficio. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia negato la sospensione condizionale sulla base dei propri precedenti, senza una valutazione autonoma della personalità.

La Corte enuncia il principio secondo cui il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo sulla capacità a delinquere dell’imputato, desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi. A sostegno richiama Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990 e Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, che conformemente avevano riconosciuto l’idoneità dei precedenti a integrare la prognosi sfavorevole.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna dell’imputato a pena sospesa nonché un precedente penale per un reato della stessa natura. Tali elementi sono stati ritenuti ostativi ai fini del giudizio prognostico positivo. L’iter argomentativo del giudice di merito risulta quindi coerente con i principi richiamati.

Da qui la conclusione: il motivo è manifestamente infondato e il ricorso inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il ricorrente è pertanto condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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