Inammissibile il ricorso dell’operatore che non partecipa alla gara (TAR Puglia n. 630 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che non abbia partecipato alla gara è titolare di un interesse di mero fatto, non qualificato né differenziato, ed è pertanto privo di legittimazione ad impugnare gli atti della procedura, salvo tre eccezioni tassative: contestazione dell’indizione della gara in sé, mancato espletamento della procedura per affidamento diretto, impugnazione di clausole del bando con portata immediatamente escludente. Ai sensi dell’art. 120 c.p.a., come modificato dal d.lgs. n. 36/2023, i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi si impugnano nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice dei contratti pubblici, i cui effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La clausola sul termine di presentazione delle offerte, ove coerente con il termine minimo di trenta giorni previsto dall’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non riveste portata oggettivamente escludente e la mancata partecipazione resta ascrivibile a valutazioni soggettive di non convenienza. La pronuncia di inammissibilità fondata su ragioni manifeste integra i presupposti della sanzione pecuniaria ex art. 26, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio indiceva una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di rigenerazione urbana di un’area demaniale. Bando, disciplinare e capitolato venivano pubblicati il 16 settembre 2024, con termine per le offerte fissato al 16 ottobre 2024. Il 26 settembre 2024 la stazione appaltante prorogava il termine al 4 novembre 2024.

Un consorzio stabile impugnava gli atti della procedura, lamentando la “confusione” sulla natura della gara, l’incoerenza dei criteri di valutazione e l’esiguità del termine per l’offerta. Ottenuto un ulteriore differimento di venti giorni in sede cautelare monocratica, il consorzio non presentava comunque offerta. Respinta l’istanza cautelare collegiale e confermata la decisione in appello, la causa giungeva alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di tardività. L’art. 120 c.p.a. impone l’impugnazione di bandi e avvisi autonomamente lesivi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice dei contratti pubblici. Gli atti in questione erano stati pubblicati il 10 settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, resi visibili sulla piattaforma di Consip il 16 settembre 2024, con avviso di proroga pubblicato il 26 settembre 2024. Rispetto a tali date, il ricorso notificato il 3 novembre 2024 è irrimediabilmente tardivo.

Ad abundantiam, il Collegio esamina la legittimazione a ricorrere. L’operatore rimasto estraneo alla gara è portatore di un interesse di mero fatto, salvo le tre deroghe tassative individuate dalla giurisprudenza amministrativa. La ricorrente invocava l’ultima, deducendo l’impossibilità di partecipare per effetto della lex specialis.

La tesi non regge. L’asserita confusione sulla natura della procedura è destituita di fondamento, trattandosi di appalto e non di concessione, e non ha portata escludente. Le censure sui criteri di valutazione non sono proponibili ex ante, potendo essere fatte valere solo avverso gli atti applicativi delle valutazioni. Quanto al termine per l’offerta, esso era stato fissato coerentemente ai trenta giorni previsti dall’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, senza necessità di specifica motivazione.

Il Collegio richiama il principio secondo cui i motivi immediatamente escludenti “devono avere natura oggettiva e non inerire meramente a pretese situazioni soggettive, ascrivibili ad un giudizio meramente individuale di non convenienza della commessa” (Cons. Stato, Sez. V, n. 441 del 2020). Le proroghe concesse, fino al 26 novembre 2024, escludono un effetto escludente oggettivizzato: la mancata partecipazione deriva da valutazioni soggettive che non sorreggono la legitimatio ad causam.

Il ricorso è dunque irricevibile e inammissibile. La manifesta infondatezza delle ragioni processuali giustifica la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 26, comma 2, c.p.a., determinata nel doppio del contributo unificato versato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3462 del 2015). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *