Revisione prezzi nei contratti pubblici e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 631 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo, che conosce tanto dell’an quanto del quantum debeatur, salvo che la pretesa si riduca a mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente determinata nell’an e nel quantum. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario il diritto alla revisione periodica del prezzo, senza limiti temporali e senza condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta anche in contrasto con difformi previsioni della lex specialis, operando l’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 c.c. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale.
Il Fatto
La società ricorrente stipulava con Consip la Convenzione per i servizi di pulizia degli istituti scolastici e, in qualità di aggiudicataria, eseguiva il servizio presso un Istituto comprensivo che aveva aderito tramite ordinativo principale di fornitura del 2013, poi integrato da successivi atti aggiuntivi.
Nel settembre 2023 la società presentava istanza di riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, allegando le relative fatture con il conteggio revisionale. L’Amministrazione reiettava le fatture tramite il sistema di interscambio, con ciò esprimendo diniego della revisione. La società ricorreva quindi davanti al TAR per l’accertamento del diritto, la condanna al pagamento e la corresponsione degli interessi moratori. Le intimate si costituivano eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. La materia della revisione prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi. La disposizione dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Il TAR richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale: la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160/2019, che hanno riconosciuto alla giurisdizione esclusiva una portata ampia e generale, superando la distinzione tra an e quantum. La sola eccezione è costituita dall’ipotesi di mero adempimento a una previsione contrattuale puntualmente disciplinata, fattispecie estranea al caso, poiché la ricorrente chiede l’accertamento del quantum debeatur.
Nel merito, la Corte ricostruisce la legge di gara. L’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevedono la revisione annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce il diritto alla revisione senza limiti temporali e senza termini di decadenza; la norma ha carattere speciale e imperativo e prevale su difformi previsioni pattizie, integrandole ex artt. 1339 e 1419 c.c.
Il Collegio conforta la lettura con la giurisprudenza richiamata: Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018, TAR Campania n. 6048/2018, T.R.G.A. Trento n. 153/2015, oltre al C.G.A.R.S. n. 136/2018, che ha qualificato il diritto come pieno e incondizionato. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020.
Quanto agli interessi moratori, il TAR ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendo la diversa e più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione l’interesse di mora delle transazioni commerciali. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’Istituto, sono compensate con Consip.
Nota della Redazione
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